COMUNE DI SANT’EUFEMIA D’ASPROMONTEProvincia di Reggio Calabria
Regolamento per la progressione verticale del personale dipendente (art. 4 accordo sul nuovo ordinamento professionale del 31.03.1999) Allegato alla deliberazione della G.M. n° 23 del 20.03.2002
Indice Art. 1 - Ambito di applicazione Art. 2 - Principi generali Art. 3 - Indizione della selezione e criteri oggetto di concertazione Art. 4 - Caratteri del percorso selettivo ed accesso Art. 5 - Progressione verticale nel sistema i classificazione verso la categoria “B” Art. 6 - Progressione verticale nel sistema di classificazione verso la categoria”C” Art. 7 - Progressione verticale nel sistema di classificazione verso la categoria “D” Art. 8 - Valutazioni prove Art. 9 - Determina d'indizione della selezione e bando Art. 10 - Commissione esaminatrice Art. 11 - Graduatoria di merito e sua validità. Procedure di riclassificazione.
Art. 1 - Ambito di applicazione 1. Le norme contenute nel presente regolamento costituiscono uno stralcio del regolamento sul- l’ordinamento degli uffici e dei servizi di cui all'art. 35 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 ed all’art. 89 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e valgono a disciplinare le procedure selettive finalizzate alla progressione verticale nel sistema di classificazione del personale dipendente, secondo quanto contenuto nell'art. 4 dell’accordo sul nuovo ordinamento professionale sottoscritto il 31 marzo 1999, recependo, in quanto applicabili, le norme contenute nel D.P.R. n. 487/94.
2. Qualora
l’ente non versi in condizioni strutturalmente deficitarie, le norme
contenute nel presente regolamento sono applicabili anche alla copertura di
posti vacanti per particolari profili o figure professionali caratterizzate
da una professionalità acquisibile esclusivamente all'interno dell'ente
(concorso interno). Art. 2 - Principi generali 1. Le selezioni per la progressione verticale e per i concorsi interni avvengono nel rispetto dei principi fissati dal D.Lgs. n. 165/2001 e dal D.P.R. n. 487/94 ed, in particolare, della necessità di dare adeguata pubblicità alla selezione e con modalità di svolgimento che ne garantiscano l'imparzialità, l'economicità e la celerità di espletamento. 2. Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento di cui al presente regolamento sono adottate sulla base della programmazione del fabbisogno di personale, approvata dalla Giunta comunale ai sensi dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. In tale sede, tra l’altro, sono individuati i posti vacanti da ricoprire mediante il ricorso a procedure selettive di progressione verticale e quelli da ricoprire mediante concorso interno. In ogni caso, costituiscono presupposto essenziale per l’attivazione della progressione verticale: a) la vacanza del posto in organico; b) l’esigenza dell’Amministrazione comunale di ricoprire la posizione; c) la disponibilità economica.
3. Le
selezioni avvengono, inoltre, secondo i criteri generali di cui agli
articoli seguenti, oggetto di concertazione con le OO.SS. ai sensi dell'art.
16, comma 2°, lett. a), del predetto accordo sul nuovo ordinamento
professionale. Art. 3 - Indizione della selezione e criteri oggetto di concertazione 1. Sulla base delle norme contenute nel presente regolamento, adottate previa concertazione con le OO.SS. ed in coerenza con la programmazione del fabbisogno del personale approvata dalla Giunta, il Segretario comunale, o il Direttore generale se nominato, indice la selezione con propria determinazione. 2. I suddetti criteri generali dovranno riguardare almeno i seguenti punti:
Art. 4 - Caratteri del percorso selettivo ed accesso 1. Il percorso selettivo è costituito da due prove:
2. La partecipazione alla selezione per l’accesso al posto oggetto della procedura di progressione verticale è estesa a tutti i dipendenti inquadrati nella categoria immediatamente inferiore, a prescindere dalla posizione economica ricoperta. 3. Il titolo di studio richiesto per l’ammissione alla selezione è quello espressamente prescritto negli articoli seguenti in relazione a ciascuna categoria, ad eccezione dei profili per cui la legge richiede l’appartenenza ad Albi ed Ordini professionali per l’esercizio della professione, ovvero il possesso di specifici requisiti professionali, i quali verranno di volta in volta individuati nei relativi bandi. 4. Le difficoltà delle prove saranno graduate in rapporto alla categoria ed al profilo da ricoprire. L’oggetto delle prove sarà di volta in volta specificato nei relativi bandi.
5. In
via transitoria e salvo diversa regolamentazione da adottarsi con i criteri
di cui all’art. 2, nelle presenti procedure di progressione verticale si
prescinde dalla valutazione dei titoli. Art. 5 - Progressione verticale nel sistema di classificazione verso la categoria “B” 1. Per la progressione verticale verso la categoria “B” di coloro che risultano collocati nell'ambito della categoria “A” si prevede, in ragione del limitato contenuto di professionalità e della tipologia operativa che caratterizzano i profili riferibili alla categoria stessa di destinazione, una selezione in grado di evidenziare le cognizioni acquisite e la loro pratica traduzione nell'ambito operativo di assolvimento funzionale. 2. I requisiti necessari per la partecipazione alla selezione consistono nell'aver acquisito almeno 2 (due) anni di esperienza lavorativa nella categoria “A” e nel possesso del titolo di studio della scuola dell’obbligo.
3. Il
percorso selettivo consisterà in una prova pratico-attitudinale tesa ad
individuare la capacità di assolvimento funzionale caratterizzante la
particolare posizione posta a selezione ed in un colloquio sui profili
pratici dell'attività lavorativa da assolversi. Art. 6 - Progressione verticale nel sistema di classificazione verso la categoria “C” 1. Per la progressione verticale verso la categoria “C” di coloro che risultano collocati nell'ambito della categoria “B”, l'accertamento della professionalità si struttura in ragione del significativo contenuto di professionalità e della natura concettuale che caratterizzano i profili riferibili alla categoria in questione; sarà elaborato un processo selettivo idoneo ad evidenziare le rilevanti conoscenze unidisciplinari acquisite e la loro empirica applicazione nel contesto dell'assolvi- mento funzionale di competenza. 2. I requisiti necessari alla partecipazione alla selezione consiste nell’aver acquisito almeno 3 (tre) anni di esperienza lavorativa nel medesimo servizio nella categoria “B” e nel possesso del titolo di studio della scuola dell’obbligo.
3. Il
percorso selettivo consisterà in una prova pratico-attitudinale ed, in
particolare, nello svolgi- mento delle funzioni specialistiche tipiche e/o
caratterizzanti la specifica posizione posta a selezione ed in un colloquio
vertente su aspetti teorici e pratico-operativi inerenti alla particolare
posizione. Art. 7 - Progressione verticale nel sistema di classificazione verso la categoria “D” 1. Per la progressione verticale verso la categoria “D” di coloro che risultano collocati nella categoria “C” l'accertamento della professionalità prevederà, in ragione dell'elevato contenuto di conoscenza plurispecialistica e della tipologia tecnica, gestionale e direttiva che caratterizzano il profilo riferibile alla categoria stessa di destinazione, un procedimento selettivo in grado di evidenziare le elevate cognizioni specialistiche di ampio spettro acquisite nonché la loro pratica traduzione nell'ambito operativo di assolvimento funzionale. 2. I requisiti necessari per la partecipazione alla selezione constano nell'aver acquisito almeno 5 (cinque) anni di esperienza lavorativa nel medesimo servizio nella categoria “C” e nel possesso del titolo di studio di scuola media superiore.
3. Il
percorso selettivo mirerà ad evidenziare l'idoneità del candidato
all'effettivo svolgimento dell'insieme di funzioni plurispecialistiche che
allo stesso potrebbero essere affidate e consisterà nell'effettuazione di
una prova pratico-attitudinale inerente allo svolgimento delle funzioni
multispecialistiche tipiche o caratterizzanti la specifica posizione posta a
selezione ed in un colloquio vertente sui profili teorici, pratici ed
applicativi dell'attività lavorativa da assolversi. Art. 8 - Valutazioni prove 1. Ad ognuno dei due momenti del percorso selettivo la Commissione attribuirà un punteggio da 1 a 10, eventualmente scomponibile in frazioni di punto, con un giudizio sintetico finale d'idoneità alla categoria superiore. 2. Il percorso selettivo può anche assumere i caratteri del corso - concorso, con affidamento della formazione agli istituti ed enti di cui all'art. 5, comma 3°, del D.P.R. 20.10.1998, n. 396, ovvero ad istituti e/o società in grado di dimostrare adeguata esperienza e professionalità nel settore della formazione riferita alla pubblica amministrazione.
3. Nell’ipotesi
di cui al comma precedente, la scelta del contraente avviene secondo le
vigenti procedure per l’affidamento di appalti di servizi, preferibilmente
con l'istituto dell'appalto concorso ovvero mediante aggiudicazione
all'offerta economicamente più vantaggiosa. Art. 9 - Determina d'indizione della selezione e bando 1. La selezione è indetta con determinazione del Segretario comunale, ovvero del Direttore generale se nominato, entro 60 gg. dall'approvazione del piano delle assunzioni e, comunque, non prima dell'approvazione del bilancio di previsione nel quale trova copertura finanziaria il posto da coprire tramite progressione verticale, ovvero previa verifica della disponibilità finanziaria, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 3 del presente regolamento. 2. Con la medesima determinazione viene approvato il bando, nel quale dovranno essere indicati i seguenti elementi essenziali:
3.
Copia del bando di selezione
resterà affisso all’Albo pretorio per almeno 15 gg. consecutivi e copia
dello stesso dovrà essere trasmesso per conoscenza alle RR.SS.UU.. Art. 10 - Commissione esaminatrice 1. La Commissione per lo svolgimento della selezione è composta dal Segretario comunale, ovvero dal Direttore generale se nominato, che la presiede, dal responsabile del servizio nel quale è ricompreso il posto per cui è indetta la selezione e da altro responsabile di servizio individuato con la medesima determinazione che indice la selezione. 2. Qualora il posto da ricoprire sia di categoria “D”, ovvero in tutti i casi in cui non sia possibile ricorrere alla nomina di responsabili di servizi dello stesso ente, i componenti della Commissione esaminatrice possono essere prescelti tra Segretari, dirigenti e/o responsabili di servizio di altri enti locali.
3. Ai
componenti la Commissione esaminatrice sono riconosciuti i compensi previsti
dal D.P.C.M. 23.03.1995 e successive modifiche ed integrazioni, decurtati
del 50% Art. 11 - Graduatoria di merito e sua validità. Procedure di riclassificazione 1. La Commissione esaminatrice formulerà una graduatoria di merito per l'attribuzione del posto oggetto della selezione, secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva, risultante dalla somma del punteggio conseguito nella prova pratico-attitudinale e del colloquio conseguito da ciascun candidato. 2. La graduatoria verrà approvata definitivamente con determina del Segretario comunale, ovvero del Direttore generale se nominato, e sarà affissa all'Albo pretorio per gg. 15 consecutivi. 3. La graduatoria ha validità triennale a far data dalla sua approvazione. 4. I dipendenti risultati vincitori della selezione sono inquadrati nelle categorie di cui al nuovo ordinamento a partire dalla data di stipula del contratto individuale di lavoro relativo alla nuova posizione. Il personale riclassificato nella categoria immediatamente superiore a seguito delle procedure selettive di cui al presente regolamento, non è soggetto a periodo di prova. 5. A seconda delle esigenze dell’ente, i medesimi dipendenti conservano e continuano a svolgere anche nella nuova categoria, a titolo accessorio e di completamento, le mansioni proprie del profilo professionale di provenienza, se della stessa area; la presente previsione costituisce una clausola del contratto individuale di lavoro. 6. In ogni caso l’Amministrazione comunale, con apposito provvedimento, prende atto della situazione determinatasi a seguito dello svolgimento delle selezioni di cui al presente regolamento, ridefinendo ed aggiornando la dotazione organica dell’ente secondo le necessità.
|
||