COMUNE DI SANT’EUFEMIA D’ASPROMONTE

Provincia di Reggio Calabria      

 

REGOLAMENTO COMUNALE PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI E PRESTAZIONI ECONOMICO-ASSISTENZIALI 

Approvato con deliberazione del C.C. n° 16 del 28.07.2005
 

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina i principi e le modalità cui devono uniformarsi la gestione, l’erogazione ed i criteri di accesso agli interventi ed alle prestazioni economico-assistenziali che il Comune eroga nell’ambito delle funzioni e dei compiti di assistenza sociale e beneficenza pubblica.

2. Al fine del presente regolamento per interventi e prestazioni economico-assistenziali si intendono quelli espressamente richiamati nel testo e quelli che, successivamente istituiti per esplicito richiamo contenuto negli atti istitutivi, vi saranno assoggettati.

3. Il sistema di erogazione degli interventi di carattere economico-assistenziale si conforma ai principi di universalità, uguaglianza ed imparzialità.

4. Deve essere garantita la parità di trattamento, intesa come divieto di ogni discriminazione e non qua- le uniformità di prestazione in relazione alle condizioni personali e sociali peculiari di ogni singolo caso.

5. I comportamenti dei soggetti erogatori e degli operatori addetti devono attenersi ad obiettività, giustizia ed imparzialità.

6. Gli interventi di cui al presente regolamento vanno ad integrarsi con il sistema di interventi e servizi sociali che verranno definiti nell’ambito dei piani di zona di cui all’art. 19 della legge 8.11.2000, n. 328 e nelle linee guida di cui alla legge regionale 5.12.2003, n. 23. 
 

Art. 2 - Destinatari degli interventi

1. Gli interventi del presente regolamento sono rivolti alle persone residenti nel Comune, di cui sia stato accertato il bisogno, al fine di concorrere all’eliminazione delle situazioni di bisogno e/o di emarginazione, prevenendone gli stati di disagio.

2. Sono altresì destinatari degli interventi di prestazione economico-assistenziale coloro che si trovano occasionalmente sul territorio e dimostrano di avere comprovata urgenza e necessità di suddetta prestazione.

3. I cittadini che intendono chiedere assistenza economica devono presentare apposita domanda presso l’ufficio e/o servizio competente, unitamente alla dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 4 del D.Lgs. 31.03.1998. n. 109.

4. I sussidi vengono erogati con determinazione del responsabile dell’unità organizzativa competente, alle condizioni e nella misura stabilite nel presente regolamento. 
 

Art. 3 - Interventi e prestazioni

1. Allo scopo di consentire che ciascuna persona possa disporre di risorse economiche che l’aiutino a superare situazioni di bisogno, ovvero di prestazioni che ne facilitino l’integrazione sociale, il Comune attiva:

  • assistenza economica ordinaria

  • assistenza economica straordinaria

  • intervento economico-assistenziale tramite economato

  • assistenza economica per spese sanitarie. 
     

Art. 4 - Assistenza economica ordinaria

1. L’intervento economico-assistenziale viene realizzato tramite l’erogazione di un contributo in denaro, mirato al sostegno dell’assistito e commisurato alla situazione di difficoltà valutata dall’ufficio dei servizi sociali.

2. L’ammontare del sussidio è determinato caso per caso dal servizio sociale, avendo pur sempre come obiettivo primario il superamento dello stato di disagio in un contesto di intervento globale sull’assistito, finalizzato all’autosufficienza.

3. Le prestazioni economiche possono avere carattere ordinario, e potranno essere erogate anche mensilmente, nel caso in cui venga certificato per il richiedente un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente corrispondente ad € 2.500,00 (duemilacinquecento) per nuclei composti da una sola persona, aumentato di € 250.00 (duecentocinquanta) per ciascun componente del nucleo fa- miliare.

4. Ai fini dell’accesso della prestazione economica ordinaria, oltre che la certificazione dell’ISEE, determinato con riferimento all’intero nucleo familiare, è necessaria una relazione sociale sullo stato di disagio socio-ambientale del richiedente.

5. L’importo del contributo ordinario non può superare il limite massimo di € 258,00 (duecentocinquantotto). 
 

Art. 5 - Assistenza economica straordinaria

1. Le prestazioni assumono carattere straordinario, quando occorre favorire il superamento di situazioni particolarmente gravi ed urgenti, che devono essere accertate e relazionate dall’ufficio dei servizi sociali.

2. Per accedere a tale tipo di prestazione deve essere certificato per il richiedente un valore ISEE determinato con riferimento all’intero nucleo familiare, corrispondente ad € 2.500,00 (duemilacinquecento).

3. Gli interventi straordinari si concretizzano in erogazione di sussidi, qualificati di volta in volta e che, comunque, non potranno superare il limite massimo di € 516,00 (cinquecentosedici), concessi per affrontare uno stato di bisogno emergente non superabile con le risorse finanziarie normalmente a disposizione del richiedente la prestazione.

4. Potranno comunque essere ammessi all’assistenza straordinaria anche i richiedenti per i quali, pur superando il limite di reddito corrispondente all’ISEE su indicato, il servizio sociale avrà accertato e documentato una condizione tale da rendere necessario l’intervento comunale. 
 

Art. 6 - Intervento economico-assistenziale tramite economato

1. Nei casi di comprovata urgenza ed improvvisa necessità che impongono un intervento immediato, evidenziato da apposita relazione sociale, l’economo comunale provvede all’erogazione di somme il cui importo non può superare il limite massimo di € 150,00 (centocinquanta), che devono essere rendicontate dall’economo stesso e possono essere concesse anche in mancanza della certificazione ISEE, da prodursi in ogni caso successivamente all’erogazione. 
 

Art. 7 - Assistenza economica per spese sanitarie

1. Il Comune, nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, eroga contributi economici a favore di quei cittadini che, dovendo sostenere delle spese per motivi sanitari, non sono nelle condizioni economiche di farvi fronte.

2.    L’intervento economico-sanitario riguarda:

  • spese farmaceutiche;

  • diagnostica strumentale e di laboratorio, qualora non sia possibile effettuarla presso strutture pubbliche o private convenzionate;

  • spese dovute a viaggio e soggiorno per recarsi nei luoghi di cura.

3. L’aiuto economico può consistere nel rimborso delle spese effettivamente sostenute fino ad € 200,00 (duecento) o nell’erogazione di un contributo che non può superare la somma di € 300,00 (trecento) per le spese, già sostenute o da sostenere, di maggior importo.

4. La quantificazione di tale contributo compete al servizio sociale che valuta le richieste e ogni specifico elemento che possa confermarle.

5. Sono ammessi all’assistenza economico-sanitaria i richiedenti in possesso delle certificazioni di un valore ISEE (determinato con riferimento all’intero nucleo familiare) corrispondete ad € 0,00 (zero) e che documentino opportunamente le spese sostenute o da sostenere (certificazione medica, ricevute fiscali, fotocopie ricette comprovanti la malattia).

6. Possono comunque accedere in via straordinaria alla prestazione sociale in oggetto anche coloro i quali che, pur non rientrando con l’ISEE nei valori indicati nell’art. 4, dimostrino di non essere in grado di affrontare un’emergenza di carattere sanitario.

7. In tale caso, è necessario che il servizio sociale accerti le condizioni di bisogno emergente e relazioni in merito, ai fini dell'erogazione del sussidio. 
 

Art. 8 - Servizio funebre per i non abbienti

1. Il Comune interviene in caso di grave disagio economico (ISEE pari ad € 0,00 - zero) con l’erogazione a favore del nucleo familiare del defunto di un contributo straordinario fino ad € 1.000,00 (mille) finalizzato a sostenere le spese per acquisto bara e servizio funebre.

2. In caso di assenza di parenti è il Comune stesso che provvede direttamente alla fornitura della bara e al servizio funebre, compatibilmente con le disponibilità di bilancio. 
 

Art. 9 - Acquisizione e trattamento dei dati personali

1. L’acquisizione ed il trattamento dei dati personali relativi alle dichiarazioni ISEE devono avvenire nel rispetto delle norme vigenti in materia. 
 

Art. 10 - Controlli

1. E’ prevista l’effettuazione di controlli sulle dichiarazioni ISEE, tramite scambio di dati ed informazioni con altre pubbliche amministrazioni o altri enti.

2. Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, che saranno perseguiti a norma di legge, il competente servizio del Comune provvede alla sospensione e/o alla revoca dei benefici concessi.