COMUNE DI SANT’EUFEMIA D’ASPROMONTE

Provincia di Reggio Calabria

 

                

 REGOLAMENTO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI E LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI DI CUI ALL’ART. 18 DELLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1994, N. 109 E S.M.I.


Approvato con deliberazione del C.C. 29.11.2004, n° 26

 

Art.1 - Oggetto del regolamento e principi generali 

  1. Il presente regolamento disciplina la costituzione, la ripartizione e la conseguente erogazione del fondo incentivante previsto dall’art. 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, la quale, per brevità, verrà in seguito denominata “legge”.
  2. Il suo scopo è quello di incentivare, e quindi incrementare, le prestazioni direttamente eseguite dal personale dell’Ufficio tecnico comunale, riconoscendo a tale attività un particolare valore, in relazione sia alla professionalità che alla responsabilità.
  3. Gli incentivi di cui al presente regolamento vengono ripartiti tra le figure professionali di cui al successivo art. 7.
     

Art.2 - Campo di applicazione

1.  La disciplina del presente regolamento, ai sensi dell’art.18 della legge, si applica alla costituzione del fondo interno per la ripartizione degli incentivi, nella misura massima del 2% dell’importo a base di gara di un’opera o di un lavoro, ovvero del 30% della tariffa professionale relativa ad un atto di pianificazione generale, ed alla erogazione dei medesimi nell’ambito dei soggetti ammessi alla ripartizione.

2.  In particolare, la ripartizione avverrà fra il responsabile unico del procedimento, gli incaricati della redazione del progetto, del piano di sicurezza, della direzione lavori, del collaudo, nonché dei loro collaboratori tecnici ed amministrativi, tenendo conto, nei criteri di ripartizione, delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

3.  Eventuali incentivi relativi a progettazioni, o allo svolgimento di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, eseguite per conto o in concorso con altre p.a. saranno definiti nel- l’ambito delle convenzioni o accordi di programma preordinati alla realizzazione delle progettazioni medesime e delle opere a cui si riferiscono. 
 

Art.3  - Norme in materia di progettazione 

  1. La progettazione delle opere e dei lavori pubblici, degli atti di pianificazione urbanistica, nonché lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, vengono prioritariamente affidate al personale dell’Ufficio tecnico comunale: il ricorso a tecnici esterni è possibile solo in via residuale quando si verificano le condizioni di cui all’art. 17, comma 4°, della legge.
  2. I progetti predisposti e elaborati dal personale interno sono firmati da dipendenti dell’Ufficio tecnico comunale abilitati all’esercizio della professione. I tecnici diplomati, in assenza dell’abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso il Comune, ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso un’altra p.a., da almeno cinque anni e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico e abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione.
  3. Tutto il materiale prodotto nel corso dell’attività di progettazione in argomento è e resterà di proprietà del Comune o degli enti interessati e potrà essere utilizzato senza che ciò determini l’erogazione di ulteriori compensi accessori.

4.  Gli incarichi di cui al presente regolamento potranno essere svolti, a discrezione dei dipendenti incaricati, anche al di fuori del normale orario di servizio, seppur entro i limiti massimi consentiti dalle norme di legge e di contratto nel tempo vigenti, avvalendosi delle attrezzature e dei mezzi strumentali dell’ente, con divieto, tuttavia, di cumulo del compenso con la retribuzione del lavoro straordinario effettuato per l’espletamento dell’incarico o con altri emolumenti percepiti a titolo di salario accessorio.

5.  Gli incentivi di cui al presente regolamento effettivamente corrisposti agli aventi diritto non sono soggetti a limitazioni di sorta nell’importo complessivo annuo, in relazione alla retribuzione annua ordinaria ed accessoria, essendo gli stessi previsti da legge di settore.

6.  Le spese necessarie per la redazione dei progetti rientrano nelle normali spese di funzionamento degli uffici, sia per quanto riguarda il consumo dei materiali che per quanto riguarda l’effettuazione di missioni strettamente necessarie allo svolgimento dell’incarico stesso.   
 

Art.4  -  Programmazione e costituzione del fondo 

1.  Il responsabile dell’area tecnica provvede, nel rispetto dei criteri e modalità stabiliti dall’art. 14 della legge, alla predisposizione del quadro dei bisogni e a redigere la programmazione triennale delle opere e/o lavori pubblici, e propone l’approvazione di tali atti agli organi comunali competenti unitamente all’elencazione delle opere da progettare e da avviare durante l’anno. Propone, altresì, l’approvazione dei progetti preliminari e assicura la previsione del fondo di cui al presente regolamento all’interno dei quadri economici degli stessi, nella misura stabilita dal presente regolamento, compresi gli oneri accessori a carico dell’ente.

2.  Tutti i progetti per la realizzazione di opere o lavori pubblici redatti per conto del Comune di Sant’Eufemia d’Aspromonte devono contenere nel loro quadro economico di spesa una somma pari alla percentuale indicata al successivo art. 10, da destinare agli incentivi di cui al presente regolamento, a valere di volta in volta direttamente sugli stanziamenti previsti per i singoli interventi.

3.  Parimenti, per eventuali opere e/o lavori da progettare, non compresi nell’elenco annuale, ma comunque ammissibili ai sensi del penultimo periodo dell’art. 14, comma 9°, della legge, la percentuale di incentivazione dovrà essere prevista anch’essa tra le somme a disposizione dell’Amministrazione nel quadro economico dell’intervento ed a valere sul relativo stanziamento.

4.  Il responsabile dell’area tecnica, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Giunta comunale, provvede all’adozione di ogni atto gestionale che il procedimento richiede fino al raggiungimento dell’obiettivo finale. Nomina il responsabile unico del procedimento, se non già individuato in sede di programmazione, procede all’affidamento dell’incarico di progettazione ed assicura il coordinamento dell’intera attività. Per alcuni procedimenti di particolare rilevanza tecnica e/o economica, ovvero per indisponibilità di organico della struttura da lui diretta, può sviluppare personalmente la progettazione, o parte di essa, ovvero dirigere direttamente particolari lavori.

5.  Il responsabile del procedimento è scelto nei termini di cui al comma 4° dell’art. 7 del D.P.R. 21.12.1999, n. 554 e s.m.i. e si occupa di quanto previsto dal comma 3° del medesimo articolo e dall’art. 8, e provvede a tutti gli adempimenti che la normativa vigente gli attribuisce. Egli è tenuto a fornire tempestivamente al responsabile dell’area dati, notizie ed informazioni inerenti allo svolgimento di tutte le fasi del procedimento. Cura anche tutti gli adempimenti nascenti dalla legge n. 241/90. Acquisisce pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla-osta ed assensi necessari per la realizzazione dell’intervento. Assicura gli adempimenti del- l’Osservatorio e tutti gli altri atti di gestione relativi agli interventi di propria competenza. 
 

Art.5 - Costituzione del gruppo di progettazione 

1.  Il responsabile dell’area tecnica, con proprio atto, su proposta del responsabile del procedimento (da ora in avanti chiamato semplicemente R.U.P.) e in base al “documento preliminare alla progettazione” redatto da quest’ultimo, individuerà eventuali progettazioni, direzioni, collaudi, rilievi, studi, indagini e verifiche da affidare a personale, società di servizi o ditte esterne all’Amministrazione, e costituirà i gruppi, formati da personale interno, per attività di progettazione da espletare all’interno della struttura. In detta disposizione, in base a quanto proposto dal R.U.P. nel documento preliminare, verranno individuati ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. n. 554/99:

  • l’opera da progettare;

  • i livelli di progettazione richiesti (preliminare, definitivo, esecutivo);

  • i tempi di consegna dei vari livelli di progettazione;

  • i tecnici costituenti il gruppo di progettazione, e le relative mansioni;

  • i collaboratori tecnici ed amministrativi;

  • le penali;

  • i termini assicurativi per i progettisti ed il R.U.P.;

  • i limiti finanziari da rispettare e della stima dei costi e dei finanziamenti;

  • il sistema di realizzazione da impiegare. 
     

Art.6 - Criteri d’individuazione del gruppo di progettazione 

1.  Nell’individuazione del gruppo di progettazione il responsabile dell’area tecnica, attingendo alle risorse interne all’ente, dovrà assicurare il principio della trasparenza e, specificatamente, tenere conto:

  • della necessità di integrazione tra diverse competenze professionali, anche in relazione alla tipologia del progetto;

  • dell’attitudine e/o esperienza;

  • della necessità di assicurare un’equa ripartizione degli incarichi;

  • del collegamento e complementarietà con altri incarichi già assegnati.

  1. Gli incarichi di progettazione e di direzione dei lavori possono essere affidati al responsabile unico del procedimento.

Art.7  - Soggetti ammessi alla ripartizione del fondo

1.  Per ogni progettazione interna ed esterna, i soggetti ammessi alla ripartizione del fondo di progettazione di cui al presente regolamento sono i seguenti:

  • responsabile unico del procedimento;

  • personale tecnico che ha prestato la propria       opera nella fase di progettazione;

  • personale tecnico che ha prestato la propria opera nella fase di redazione del piano di sicurezza;

  • personale tecnico che ha prestato la propria opera nella fase di direzione lavori;

  • personale tecnico che ha prestato la propria opera nella fase di collaudo;

  • collaboratori del personale tecnico e del responsabile del procedimento appartenenti al profilo tecnico ed amministrativo.

2.  Possono essere destinatari degli incentivi di cui al presente regolamento anche professionisti esterni incaricati di collaborazioni ad alto contenuto di professionalità e responsabili con contratto a tempo determinato, qualora nella relativa convenzione o contratto sia previsto lo svolgimento delle attività riferibili a quelle dei soggetti di cui al precedente comma. 
 

 Art.8  - Contenuto della progettazione 

1.  La progettazione di opere e lavori pubblici si articola, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in preliminare, definitiva ed esecutiva.

2.  Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici contenuti nei commi 3°, 4° e 5° dell’art. 16 della legge, sono di norma necessari per ritenere i progetti adeguatamente sviluppati. Il responsabile del procedimento nella fase di progettazione qualora in rapporto alla specifica tipologia ed alle dimensioni dei lavori da progettare ritenga le prescrizioni suddette insufficienti o eccessive, provvede a integrarle o a modificarle.

3.  Parimenti, la redazione degli atti di pianificazione è comprensiva di tutta la documentazione prescritta dalle disposizioni vigenti in materia. Il procedimento relativo agli atti di pianificazione si conclude con l’approvazione definitiva ed a tale evenienza va ricondotta la liquidazione a saldo del fondo di incentivazione.

4.  Le progettazioni redatte per la partecipazione a concorsi di finanziamento pubblicati da altre p.a. e/o dall’U.E., dovranno essere corredate di tutti gli elaborati previsti nei relativi bandi. In tale caso, l’attribuzione dell’incentivo di cui al presente regolamento, rimane subordinata alla concessione del finanziamento per la proposta progettuale presentata. 
 

Art.9 - Opere e lavori su cui è ammesso l’incentivo 

1.  L’incentivo di cui al presente regolamento è ammesso su tutti i lavori pubblici di cui all’art. 2, comma 1°, della legge, intendendo per tali tutti gli interventi previsti nel bilancio, nella relazione previsionale e programmatica e in altri atti di programmazione approvati dall’Amministrazione comunale, per cui la normativa prevede la redazione di un progetto.

2.  Sono compresi quindi, indipendentemente dai fondi di finanziamento ordinari o straordinari:

  • opere nuove;

  • stralci successivi e di completamento di opere nuove;

  • manutenzione straordinarie;

  • perizie suppletive e di variante, non dovute a carenze di progettazione interna.

3.  Sono compresi, inoltre, tutti gli atti di pianificazione di contenuto generale e normativo di competenza comunale in base alle vigenti norme nazionali e regionali in materia.

4.  Non sono comprese le progettazioni di servizi e forniture, né progetti, perizie o stime relativi ad interventi di manutenzioni ordinaria. 
 

Art.10  - Determinazione della misura dell’incentivo 

1.  La percentuale da applicare per la determinazione dell’importo massimo dell’incentivo viene stabilita secondo le seguenti fasce di valori riferiti all’importo dei lavori a base d’asta indicati nel quadro economico del progetto, al netto dell’I.V.A.:

  • fino ad € 800.000,00 ……………………… 2,0%

  • da € 800.000,01 ad € 2.000.000,00 ……….. 1,5%

  • oltre € 2.000.000,00 ………………………. 1,0%
     

2.  Le misure sopra indicate devono considerarsi al lordo di tutti gli oneri accessori (IRAP, contributi previdenziali, fiscali, ecc.), ivi compresa la quota di oneri accessori a carico dell’ente. 
 

Art. 11  - Modalità di calcolo dell’incentivo  

1.  In considerazione del principio di equa ripartizione dell’incentivo in rapporto all’entità e alla complessità dell’opera da realizzare ed in relazione alle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgersi, si stabilisce che la ripartizione tra gli aventi diritto avverrà secondo il seguente schema:  

percentuale

soggetto beneficiario

60%

responsabile unico del procedimento (R.U.P.)

(detta percentuale viene ripartita come segue: 15% al responsabile del procedimento per la fase di progettazione, 20% al responsabile del procedimento per la fase di affidamento, 25% al responsabile del procedimento per la fase di esecuzione)

5%

collaboratori del R.U.P.

(nel caso in cui, relativamente a ciascun procedimento, siano assenti i predetti collaboratori, la percentuale di spettanza degli stessi viene attribuita al R.U.P.)

20%

incaricati della progettazione

(detta percentuale viene ripartita come segue: 4% per l’incaricato della progettazione preliminare, 6% per l’incaricato della progettazione definitiva e 10% per l’incaricato della progettazione esecutiva)

2%

collaboratori degli incaricati della progettazione

(detta percentuale viene ripartita come segue: 0,40% per i collaboratori dell’incaricato della progettazione preliminare, 0,60% per i collaboratori dell’incaricato della progettazione definitiva e 1,00% per i collaboratori dell’incaricato della progettazione esecutiva; nel caso in cui, relativamente a ciascuna opera, siano assenti i predetti collaboratori, la percentuale di spettanza degli stessi viene attribuita all’incaricato della progettazione della fase progettuale di riferimento)

0,80%

incaricato del piano di sicurezza

0,20%

collaboratori dell’incaricato del piano di sicurezza

(nel caso in cui, relativamente a ciascuna opera, siano assenti i predetti collaboratori, la percentuale di spettanza degli stessi viene attribuita all’incaricato del piano di sicurezza)

6%

incaricato della direzione lavori

2%

collaboratori dell’incaricato della direzione dei lavori

(nel caso in cui, relativamente a ciascuna opera, siano assenti i predetti collaboratori, la percentuale di spettanza degli stessi viene attribuita all’incaricato della direzione dei lavori)

3%

incaricato del collaudo

1%

collaboratori dell’incaricato del collaudo

(nel caso in cui, relativamente a ciascuna opera, siano assenti i predetti collaboratori, la percentuale di spettanza degli stessi viene attribuita all’incaricato del collaudo)

100%

 

 

2.  Fra gli appartenenti al gruppo dei collaboratori la quota spettante sarà divisa in parti uguali.

3.  Le quote-parti dei predetti incentivi corrispondenti a prestazioni non eseguite dal personale comunale, in quanto affidate a personale esterno all’organico dell’ente, costituiscono economie, eventualmente riutilizzabili all’interno del quadro economico di spesa dell’opera o del lavoro di cui trattasi. 
 

Art. 12 - Atti di pianificazione urbanistica 

1.  Per la definizione dell’incentivo dovuto per gli atti di pianificazione urbanistica, si stabilisce che il 30% della tariffa professionale dovrà essere calcolato considerando la parcella vistata per la congruità dagli ordini professionali interessati, al netto dell’I.V.A. e di eventuali spese tecniche per services di supporto.

2.  La ripartizione dell’incentivo avverrà secondo il seguente schema: 

percentuale

soggetto beneficiario

2%

responsabile del procedimento

(detta percentuale verrà liquidata come segue: 1% all’atto dell’adozione del piano e 1% all’atto dell’approvazione del piano)

90%

responsabile della redazione del piano

(detta percentuale verrà liquidata come segue: 40% all’atto dell’adozione del piano e 50% all’atto dell’approvazione del piano)

8%

collaboratori del redattore del piano

(detta percentuale verrà liquidata come segue: 3% all’atto dell’adozione del piano e 5% all’atto dell’approvazione del piano; nel caso in cui, relativamente a ciascun piano, siano assenti i predetti collaboratori, la percentuale di spettanza degli stessi viene attribuita al responsabile della redazione del piano)

100%

 

 

3.  Fra gli appartenenti al gruppo dei collaboratori la quota spettante sarà divisa in parti uguali.

4.  Le quote parti dei predetti incentivi corrispondenti a prestazioni non eseguite dal personale comunale, in quanto affidate a personale esterno all’organico dell’ente, costituiscono economie, eventualmente riutilizzabili all’interno del quadro economico di spesa del piano di cui trattasi. 
 

Art.13 - Ricorso ai servizi esterni 

1.  Qualora il responsabile dell’area tecnica, su proposta del R.U.P., accertasse che per l’espletamento dell’incarico sono necessarie prestazioni di servizi di ordine specialistico, sarà sempre possibile affidare specifici incarichi a soggetti esterni, secondo le modalità di legge. Per fare fronte a tale necessità, verranno impiegati i fondi previsti al comma 7 dell’art. 16 ed al comma 2-bis dell’art. 18 della legge, nel rispetto del limite massimo di spesa previsto dalle stesse norme.

2.  Se il servizio richiesto risulta parte integrante dell’incarico di progettazione, verrà proporzionalmente detratto dall’incentivo in base alla tabella aggiornata per il calcolo delle parcelle per liberi professionisti. 
 

Art.14 - Coperture assicurative  

1.  Il Comune provvederà a stipulare apposita polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione ai sensi dell’art. 17, comma 3°, della legge. 
 

Art.15 - Penali per ritardi  

1.  Nel caso di ritardi nella consegna degli elaborati dei vari livelli di progettazione rispetto ai termini fissati ai sensi dell’art. 5 del presente regolamento verrà applicata, per ogni giorno di ritardo, una penale pari all’1% dell’importo spettante nelle singole fasi.

2.  Il R.U.P., con provvedimento motivato, stabilirà la eventuale concessione di proroga dei termini. 
 

Art. 16 - Modalità di liquidazione dei compensi 

1.  La liquidazione degli incentivi viene effettuata dal responsabile dell’area tecnica, con propria determinazione, accertata l’esecuzione della prestazione.

2.  Per quanto riguarda il R.U.P., il direttore dei lavori ed i rispettivi collaboratori, la liquidazione degli incentivi potrà avvenire ad ogni stato d’avanzamento lavori, proporzionalmente ai lavori eseguiti.

3.  In nessun caso gli incentivi possono essere liquidati prima dell’appalto dei lavori cui si riferiscono.

4.  La somma dell’incentivo sul totale del progetto dovrà essere decurtata degli oneri sostenuti  dall’Amministrazione per far fronte al pagamento delle prestazioni di servizi di ordine specialistico affidate a consulenti e professionisti esterni che abbiano a titolo diverso partecipato al progetto, nei termini della stima d’incidenza prodotta dal R.U.P., come già indicato dal- l’art. 13 del presente regolamento.  
 

Art. 17 - Entrata in vigore  

1.  Il presente regolamento entra in vigore dopo la intervenuta esecutività del provvedimento di approvazione e si applicherà a tutti i progetti o atti di pianificazione che verranno assegnati ai tecnici incaricati.

2.  Le disposizioni in esso contenute si applicano anche per i progetti approvati antecedentemente all’entrata in vigore, nella misura stabilita dall’art. 18 della legge nel tempo vigente, a condizione che sia possibile reperire l’importo degli incentivi all’interno delle risorse già previste nei quadri economici dei progetti stessi e già finanziati.

3.  Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni nel tempo vigente in materia di lavori pubblici e le disposizioni contrattuali del comparto.