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COMUNE DI SANT’EUFEMIA D’ASPROMONTEProvincia di Reggio Calabria
REGOLAMENTO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI E LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI DI CUI ALL’ART. 18 DELLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1994, N. 109 E S.M.I.
Art.1 - Oggetto del regolamento e principi generali
Art.2 - Campo di applicazione 1. La disciplina del presente regolamento, ai sensi dell’art.18 della legge, si applica alla costituzione del fondo interno per la ripartizione degli incentivi, nella misura massima del 2% dell’importo a base di gara di un’opera o di un lavoro, ovvero del 30% della tariffa professionale relativa ad un atto di pianificazione generale, ed alla erogazione dei medesimi nell’ambito dei soggetti ammessi alla ripartizione. 2. In particolare, la ripartizione avverrà fra il responsabile unico del procedimento, gli incaricati della redazione del progetto, del piano di sicurezza, della direzione lavori, del collaudo, nonché dei loro collaboratori tecnici ed amministrativi, tenendo conto, nei criteri di ripartizione, delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.
3. Eventuali
incentivi relativi a progettazioni, o allo svolgimento di attività
tecnico-amministrative ad esse connesse, eseguite per conto o in concorso
con altre p.a. saranno definiti nel- l’ambito delle convenzioni o accordi di
programma preordinati alla realizzazione delle progettazioni medesime e
delle opere a cui si riferiscono. Art.3 - Norme in materia di progettazione
4. Gli incarichi di cui al presente regolamento potranno essere svolti, a discrezione dei dipendenti incaricati, anche al di fuori del normale orario di servizio, seppur entro i limiti massimi consentiti dalle norme di legge e di contratto nel tempo vigenti, avvalendosi delle attrezzature e dei mezzi strumentali dell’ente, con divieto, tuttavia, di cumulo del compenso con la retribuzione del lavoro straordinario effettuato per l’espletamento dell’incarico o con altri emolumenti percepiti a titolo di salario accessorio. 5. Gli incentivi di cui al presente regolamento effettivamente corrisposti agli aventi diritto non sono soggetti a limitazioni di sorta nell’importo complessivo annuo, in relazione alla retribuzione annua ordinaria ed accessoria, essendo gli stessi previsti da legge di settore.
6. Le
spese necessarie per la redazione dei progetti rientrano nelle normali spese
di funzionamento degli uffici, sia per quanto riguarda il consumo dei
materiali che per quanto riguarda l’effettuazione di missioni strettamente
necessarie allo svolgimento dell’incarico stesso. Art.4 - Programmazione e costituzione del fondo 1. Il responsabile dell’area tecnica provvede, nel rispetto dei criteri e modalità stabiliti dall’art. 14 della legge, alla predisposizione del quadro dei bisogni e a redigere la programmazione triennale delle opere e/o lavori pubblici, e propone l’approvazione di tali atti agli organi comunali competenti unitamente all’elencazione delle opere da progettare e da avviare durante l’anno. Propone, altresì, l’approvazione dei progetti preliminari e assicura la previsione del fondo di cui al presente regolamento all’interno dei quadri economici degli stessi, nella misura stabilita dal presente regolamento, compresi gli oneri accessori a carico dell’ente. 2. Tutti i progetti per la realizzazione di opere o lavori pubblici redatti per conto del Comune di Sant’Eufemia d’Aspromonte devono contenere nel loro quadro economico di spesa una somma pari alla percentuale indicata al successivo art. 10, da destinare agli incentivi di cui al presente regolamento, a valere di volta in volta direttamente sugli stanziamenti previsti per i singoli interventi. 3. Parimenti, per eventuali opere e/o lavori da progettare, non compresi nell’elenco annuale, ma comunque ammissibili ai sensi del penultimo periodo dell’art. 14, comma 9°, della legge, la percentuale di incentivazione dovrà essere prevista anch’essa tra le somme a disposizione dell’Amministrazione nel quadro economico dell’intervento ed a valere sul relativo stanziamento. 4. Il responsabile dell’area tecnica, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Giunta comunale, provvede all’adozione di ogni atto gestionale che il procedimento richiede fino al raggiungimento dell’obiettivo finale. Nomina il responsabile unico del procedimento, se non già individuato in sede di programmazione, procede all’affidamento dell’incarico di progettazione ed assicura il coordinamento dell’intera attività. Per alcuni procedimenti di particolare rilevanza tecnica e/o economica, ovvero per indisponibilità di organico della struttura da lui diretta, può sviluppare personalmente la progettazione, o parte di essa, ovvero dirigere direttamente particolari lavori.
5. Il
responsabile del procedimento è scelto nei termini di cui al comma 4°
dell’art. 7 del D.P.R. 21.12.1999, n. 554 e s.m.i. e si occupa di quanto
previsto dal comma 3° del medesimo articolo e dall’art. 8, e provvede a
tutti gli adempimenti che la normativa vigente gli attribuisce. Egli è
tenuto a fornire tempestivamente al responsabile dell’area dati, notizie ed
informazioni inerenti allo svolgimento di tutte le fasi del procedimento.
Cura anche tutti gli adempimenti nascenti dalla legge n. 241/90. Acquisisce
pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla-osta ed assensi
necessari per la realizzazione dell’intervento. Assicura gli adempimenti
del- l’Osservatorio e tutti gli altri atti di gestione relativi agli
interventi di propria competenza. Art.5 - Costituzione del gruppo di progettazione 1. Il responsabile dell’area tecnica, con proprio atto, su proposta del responsabile del procedimento (da ora in avanti chiamato semplicemente R.U.P.) e in base al “documento preliminare alla progettazione” redatto da quest’ultimo, individuerà eventuali progettazioni, direzioni, collaudi, rilievi, studi, indagini e verifiche da affidare a personale, società di servizi o ditte esterne all’Amministrazione, e costituirà i gruppi, formati da personale interno, per attività di progettazione da espletare all’interno della struttura. In detta disposizione, in base a quanto proposto dal R.U.P. nel documento preliminare, verranno individuati ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. n. 554/99:
Art.6 - Criteri d’individuazione del gruppo di progettazione 1. Nell’individuazione del gruppo di progettazione il responsabile dell’area tecnica, attingendo alle risorse interne all’ente, dovrà assicurare il principio della trasparenza e, specificatamente, tenere conto:
Art.7 - Soggetti ammessi alla ripartizione del fondo 1. Per ogni progettazione interna ed esterna, i soggetti ammessi alla ripartizione del fondo di progettazione di cui al presente regolamento sono i seguenti:
2. Possono
essere destinatari degli incentivi di cui al presente regolamento anche
professionisti esterni incaricati di collaborazioni ad alto contenuto di
professionalità e responsabili con contratto a tempo determinato, qualora
nella relativa convenzione o contratto sia previsto lo svolgimento delle
attività riferibili a quelle dei soggetti di cui al precedente comma. Art.8 - Contenuto della progettazione 1. La progettazione di opere e lavori pubblici si articola, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in preliminare, definitiva ed esecutiva. 2. Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici contenuti nei commi 3°, 4° e 5° dell’art. 16 della legge, sono di norma necessari per ritenere i progetti adeguatamente sviluppati. Il responsabile del procedimento nella fase di progettazione qualora in rapporto alla specifica tipologia ed alle dimensioni dei lavori da progettare ritenga le prescrizioni suddette insufficienti o eccessive, provvede a integrarle o a modificarle. 3. Parimenti, la redazione degli atti di pianificazione è comprensiva di tutta la documentazione prescritta dalle disposizioni vigenti in materia. Il procedimento relativo agli atti di pianificazione si conclude con l’approvazione definitiva ed a tale evenienza va ricondotta la liquidazione a saldo del fondo di incentivazione.
4. Le
progettazioni redatte per la partecipazione a concorsi di finanziamento
pubblicati da altre p.a. e/o dall’U.E., dovranno essere corredate di tutti
gli elaborati previsti nei relativi bandi. In tale caso, l’attribuzione
dell’incentivo di cui al presente regolamento, rimane subordinata alla
concessione del finanziamento per la proposta progettuale presentata. Art.9 - Opere e lavori su cui è ammesso l’incentivo 1. L’incentivo di cui al presente regolamento è ammesso su tutti i lavori pubblici di cui all’art. 2, comma 1°, della legge, intendendo per tali tutti gli interventi previsti nel bilancio, nella relazione previsionale e programmatica e in altri atti di programmazione approvati dall’Amministrazione comunale, per cui la normativa prevede la redazione di un progetto. 2. Sono compresi quindi, indipendentemente dai fondi di finanziamento ordinari o straordinari:
3. Sono compresi, inoltre, tutti gli atti di pianificazione di contenuto generale e normativo di competenza comunale in base alle vigenti norme nazionali e regionali in materia.
4. Non
sono comprese le progettazioni di servizi e forniture, né progetti, perizie
o stime relativi ad interventi di manutenzioni ordinaria. Art.10 - Determinazione della misura dell’incentivo 1. La percentuale da applicare per la determinazione dell’importo massimo dell’incentivo viene stabilita secondo le seguenti fasce di valori riferiti all’importo dei lavori a base d’asta indicati nel quadro economico del progetto, al netto dell’I.V.A.:
2. Le
misure sopra indicate devono considerarsi al lordo di tutti gli oneri
accessori (IRAP, contributi previdenziali, fiscali, ecc.), ivi compresa la
quota di oneri accessori a carico dell’ente. Art. 11 - Modalità di calcolo dell’incentivo 1. In considerazione del principio di equa ripartizione dell’incentivo in rapporto all’entità e alla complessità dell’opera da realizzare ed in relazione alle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgersi, si stabilisce che la ripartizione tra gli aventi diritto avverrà secondo il seguente schema:
2. Fra gli appartenenti al gruppo dei collaboratori la quota spettante sarà divisa in parti uguali.
3. Le
quote-parti dei predetti incentivi corrispondenti a prestazioni non eseguite
dal personale comunale, in quanto affidate a personale esterno all’organico
dell’ente, costituiscono economie, eventualmente riutilizzabili all’interno
del quadro economico di spesa dell’opera o del lavoro di cui trattasi. Art. 12 - Atti di pianificazione urbanistica 1. Per la definizione dell’incentivo dovuto per gli atti di pianificazione urbanistica, si stabilisce che il 30% della tariffa professionale dovrà essere calcolato considerando la parcella vistata per la congruità dagli ordini professionali interessati, al netto dell’I.V.A. e di eventuali spese tecniche per services di supporto. 2. La ripartizione dell’incentivo avverrà secondo il seguente schema:
3. Fra gli appartenenti al gruppo dei collaboratori la quota spettante sarà divisa in parti uguali.
4. Le
quote parti dei predetti incentivi corrispondenti a prestazioni non eseguite
dal personale comunale, in quanto affidate a personale esterno all’organico
dell’ente, costituiscono economie, eventualmente riutilizzabili all’interno
del quadro economico di spesa del piano di cui trattasi. Art.13 - Ricorso ai servizi esterni 1. Qualora il responsabile dell’area tecnica, su proposta del R.U.P., accertasse che per l’espletamento dell’incarico sono necessarie prestazioni di servizi di ordine specialistico, sarà sempre possibile affidare specifici incarichi a soggetti esterni, secondo le modalità di legge. Per fare fronte a tale necessità, verranno impiegati i fondi previsti al comma 7 dell’art. 16 ed al comma 2-bis dell’art. 18 della legge, nel rispetto del limite massimo di spesa previsto dalle stesse norme.
2. Se
il servizio richiesto risulta parte integrante dell’incarico di
progettazione, verrà proporzionalmente detratto dall’incentivo in base alla
tabella aggiornata per il calcolo delle parcelle per liberi professionisti. Art.14 - Coperture assicurative
1. Il
Comune provvederà a stipulare apposita polizza assicurativa per la copertura
dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della
progettazione ai sensi dell’art. 17, comma 3°, della legge. Art.15 - Penali per ritardi 1. Nel caso di ritardi nella consegna degli elaborati dei vari livelli di progettazione rispetto ai termini fissati ai sensi dell’art. 5 del presente regolamento verrà applicata, per ogni giorno di ritardo, una penale pari all’1% dell’importo spettante nelle singole fasi.
2. Il
R.U.P., con provvedimento motivato, stabilirà la eventuale concessione di
proroga dei termini. Art. 16 - Modalità di liquidazione dei compensi 1. La liquidazione degli incentivi viene effettuata dal responsabile dell’area tecnica, con propria determinazione, accertata l’esecuzione della prestazione. 2. Per quanto riguarda il R.U.P., il direttore dei lavori ed i rispettivi collaboratori, la liquidazione degli incentivi potrà avvenire ad ogni stato d’avanzamento lavori, proporzionalmente ai lavori eseguiti. 3. In nessun caso gli incentivi possono essere liquidati prima dell’appalto dei lavori cui si riferiscono.
4. La
somma dell’incentivo sul totale del progetto dovrà essere decurtata degli
oneri sostenuti dall’Amministrazione per far fronte al pagamento delle
prestazioni di servizi di ordine specialistico affidate a consulenti e
professionisti esterni che abbiano a titolo diverso partecipato al progetto,
nei termini della stima d’incidenza prodotta dal R.U.P., come già indicato
dal- l’art. 13 del presente regolamento. Art. 17 - Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore dopo la intervenuta esecutività del provvedimento di approvazione e si applicherà a tutti i progetti o atti di pianificazione che verranno assegnati ai tecnici incaricati. 2. Le disposizioni in esso contenute si applicano anche per i progetti approvati antecedentemente all’entrata in vigore, nella misura stabilita dall’art. 18 della legge nel tempo vigente, a condizione che sia possibile reperire l’importo degli incentivi all’interno delle risorse già previste nei quadri economici dei progetti stessi e già finanziati.
3. Per
quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le
disposizioni nel tempo vigente in materia di lavori pubblici e le
disposizioni contrattuali del comparto. |
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