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COMUNE DI SANT’EUFEMIA D’ASPROMONTEProvincia di Reggio Calabria
Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e
dei servizi
INDICE CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art.
1 - Oggetto CAPO II - ASSETTO ORGANIZZATIVO
Art.
4 - Struttura organizzativa CAPO III - SEGRETARIO COMUNALE E DIRETTORE GENERALE
Art.
20 - Il Segretario comunale CAPO IV - RESPONSABILI DELLE AREE, DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI
Art.
25 - Responsabili di aree, servizi e uffici CAPO V - AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE
Art.
34 - Incarichi di posizione organizzativa
Art.40-Contratti
a tempo determinato per l’assunzione di particolari figure CAPO VII - SERVIZI, UFFICI E FIGURE SPECIFICHE
Art.
47 - Individuazione del responsabile del procedimento CAPO VIII - CONTROLLI INTERNI E NUCLEO DI VALUTAZIONE
Art.
57 - Controlli interni CAPO IX - ATTI DI ORGANIZZAZIONE E PROCEDURE
Art.
64 - Indirizzo politico-amministrativo CAPO X - DISCIPLINA DEL PART-TIME
Art.
73 - Oggetto CAPO XI - INCOMPATIBILITA’, CUMULO DI IMPIEGHI E INCARICHI
Art.
78 - Regime delle incompatibilità
Art.
85 - Relazioni con le organizzazioni sindacali allegato “B” - scheda di valutazione per la quantificazione della retribuzione di posizione allegato “C” - scheda di valutazione per la quantificazione della retribuzione di risultato
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 - Oggetto 1. Il presente regolamento, in attuazione dello statuto e nel rispetto dei criteri generali approvati dal Consiglio comunale, disciplina i principi fondamentali dell’organizzazione amministrativa, l’assetto degli uffici e dei servizi ed i metodi della gestione operativa del Comune di Sant’Eufemia d’Aspro- monte, in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, dal D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e dalle norme alle quali gli stessi fanno riferimento e rinvio. 2. Per brevità, il Comune di Sant’Eufemia d’Aspromonte verrà in seguito denominato “Comune”, mentre il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, con il quale è stato approvato il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, verrà in seguito denominato “T.U.E.L.”. Art. 2 - Ambito di applicazione 1. Le norme del presente regolamento si applicano a tutto il personale, di ruolo e non di ruolo, che intrattiene rapporto di lavoro con il Comune e si integrano con quelle previste negli altri regolamenti comunali. In caso di norme incompatibili si considerano prevalenti quelle contenute nel presente regolamento. 2. Non rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento i rapporti relativi a prestazioni d’opera, di servizi od all’esercizio di professioni intellettuali, utilizzate dall’ente, che sono regolate dalle norme del regolamento comunale dei contratti e, per quanto non ivi previsto, da quelle del libro quinto, titolo terzo, del codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia nel tempo vigenti. Art. 3 - Criteri organizzativi 1. L’organizzazione strutturale ed operativa dei servizi e degli uffici comunali è uniformata ai criteri di autonomia operativa, di funzionalità ed economicità di gestione, nonché ai principi di professionalità, responsabilità, democrazia, partecipazione, decentramento, garanzia di pari opportunità tra uomini e donne e razionalizzazione delle procedure, con il fine di rendere l’azione del Comune più produttiva ed efficace, nel rispetto delle norme vigenti. 2. L’ordinamento degli uffici e dei servizi, inoltre, nel rispetto dei principi dell’ordinamento, determina le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità del personale che vi è preposto, nonché il raccordo dell’apparato amministrativo con gli organi politico-istituzionali, in modo che siano assicu- rati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione, secondo quanto stabilito dall’art. 97 della Costituzione. 3. L’organizzazione dei servizi, degli uffici e del personale ha carattere strumentale rispetto al conseguimento degli scopi istituzionali dell’ente e si uniforma ai seguenti criteri:
4. Gli atti di organizzazione interna sono rispettosi dei diritti dei dipendenti ed ispirati dalla volontà di mantenere corretti rapporti con le organizzazioni sindacali e le RR.SS.UU.. CAPO II - ASSETTO ORGANIZZATIVO Art. 4 - struttura organizzativa 1. La struttura organizzativa del Comune si articola in unità operative che sono aggregate secondo criteri di omogeneità e affinità, organizzate in modo da assicurare l’esercizio più efficace delle funzioni loro attribuite. 2. L’articolazione della struttura è improntata a criteri di massima flessibilità, tesi a garantire il tempestivo e idoneo adeguamento al mutare delle funzioni, dei programmi e degli obiettivi. Non costituisce, pertanto, fonte di rigidità organizzativa, ma razionale ed efficacie strumento di gestione delle risorse umane. Deve, pertanto, essere assicurata la massima collaborazione ed il continuo interscambio di informazioni ed esperienze tra le varie articolazioni del Comune. 3. La struttura organizzativa del Comune è articolata in aree, servizi ed uffici. 4. L’area è l’unità organizzativa di massima dimensione che sovrintende alla gestione di competenze omogenee, attraverso la combinazione delle risorse disponibili, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza. L’area costituisce la macrostruttura con funzioni di organizzazione e coordinamento nell’ambito delle competenze attribuite dal presente regolamento e nel rispetto della programmazione approvata dall’ente. Comprende uno o più servizi. 5. Alla direzione delle aree sono preposti dipendenti aventi qualifica appartenente alla categoria “D”. 6. Il servizio è la struttura organizzativa che, nell’ambito dell’area, è deputata: - alle analisi dei bisogni per settori omogenei - alla programmazione delle attività - alla realizzazione degli interventi e dei progetti di competenza - al controllo, in itinere, delle operazioni eseguite - alla verifica finale dei risultati. 7. All’interno di ciascun servizio possono essere costituiti uno o più uffici, secondo raggruppamenti di competenze e di risorse adeguati all’assolvimento compiuto di una o più attività omogenee. 8. L’ufficio costituisce l’unità operativa di base, interna al servizio, che gestisce l’intervento in specifici ambiti della materia e ne garantisce l’esecuzione; espleta, inoltre, attività di erogazione di servizi alla collettività. Il numero degli uffici e le rispettive attribuzioni sono definiti in base ai criteri di cui al presente articolo e tenendo conto della omogeneità od affinità delle materie, della complessità e del volume delle attività, della quantità e qualità delle risorse umane, finanziarie e strumentali a disposizione, contemperando le esigenze di funzionalità con quelle di economicità. 9. Gli uffici possono avere natura di strutture permanenti, se attengono a funzioni ed attività a carattere obbligatorio e/o continuativo, strutture di staff, temporanee o di progetto, quando sono connesse alla realizzazione di specifici progetti od obiettivi, secondo la disciplina del successivo art. 5. 10. Alla direzione di servizi ed uffici sono preposti dipendenti aventi qualifica appartenente almeno alla categoria “C”. 11. Per esigenze organizzative, la Giunta comunale può disporre aggregazioni temporanee di aree, servizi ed uffici. 12. Nel rispetto dei principi generali fissati dal presente regolamento, per soddisfare esigenze organizzative di integrazione permanente tra diverse unità operative, un’unica struttura organizzativa, equiparata al servizio, raggruppa, con il criterio della omogeneità per materia, tutte le funzioni inerenti l’attività di coordinamento e gestione delle risorse umane del Comune. 13. Il Sindaco può affidare la responsabilità del predetto servizio a dipendenti dell’ente, inquadrati nella categoria “D”, in possesso di profilo professionalmente idoneo, a soggetti con i quali siano stati stipulati contratti a tempo determinato ai sensi e nei limiti di cui ai commi 1° e 2° dell’art. 110 del T.U.E.L. e dell’art. 40 del presente regolamento, al Direttore generale, qualora nominato, oppure al Segretario comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 4°, lett. d), del T.U.E.L.. 14. Al responsabile del presente servizio sono attribuite, in particolare, le seguenti competenze:
15.I responsabili delle aree, dei servizi e degli uffici organizzano l’attività di loro competenza uniformandosi ai criteri individuati dal presente regolamento e garantendo l’espletamento delle funzioni ad essi assegnate dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e dai provvedimenti organizzativi della Giunta e del Sindaco.
Art. 5 - Unità organizzative di staff e unità di progetto 1. Fermo restando l’assetto strutturale ordinario come definito nel precedente articolo, possono essere istituite unità organizzative per lo svolgimento di funzioni di staff e/o per l’erogazione di servizi strumentali, anche per soddisfare esigenze organizzative di integrazione permanente tra diverse strutture, sia di elevato contenuto tecnico-specialistico, sia di supporto all’azione degli organi di governo. 2. Le unità organizzative di cui al comma 1° sono costituite con provvedimento di Giunta e possono essere affidate alla responsabilità gestionale ed al coordinamento operativo di dipendenti dell’ente, inquadrati nella categoria “D” o “C”, in possesso di profilo professionalmente idoneo, a soggetti con i quali siano stati stipulati contratti a tempo determinato ai sensi e nei limiti di cui ai commi 1° e 2° dell’art. 110 del T.U.E.L. e dell’art. 40 del presente regolamento, al Direttore generale, qualora nominato, oppure al Segretario comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 4°, lett. d), del T.U.E.L.. 3. Previa deliberazione della Giunta comunale con la quale vengono individuate le risorse umane, finanziarie e strumentali, possono essere istituite unità di progetto quali strutture organizzative tem poranee, anche intersettoriali, per il raggiungimento di specifici obiettivi rientranti nei programmi dell’Amministrazione, affidandone la responsabilità ad un dipendente avente qualifica appartenente almeno alla categoria “C”. 4. Nel provvedimento istitutivo saranno definiti gli obiettivi, i tempi di realizzazione e le modalità di verifica dello stato di avanzamento dei lavori e dei risultati.
Art. 6 - Dotazione organica 1. La dotazione organica del Comune individua il numero complessivo dei posti di ruolo a tempo indeterminato, a tempo pieno e a tempo parziale, previsti, distinti in base al sistemi di inquadramento contrattuale in vigore. 2. L’organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione della dotazione organica, sono determinati in funzione delle finalità di accrescimento dell’efficienza, di razionalizzazione del costo del lavoro pubblico e di realizzazione della migliore utilizzazione delle risorse umane, previa verifica degli effettivi fabbisogni. 3. La dotazione organica si articola esclusivamente per categorie e per profili professionali. 4. L’approvazione della dotazione organica e le successive variazioni sono deliberate dalla Giunta comunale, su proposta del Sindaco, sentito il Direttore generale, se nominato, oppure il Segretario co munale, sulla base degli effettivi bisogni ed in relazione ai programmi ed ai piani definiti dagli organi di governo del Comune, previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative e, comunque, nel rispetto della normativa in materia vigente nel tempo e delle compatibilità economi- che dell’ente. 5. L’assetto della struttura organizzativa e la dotazione organica vengono sottoposti a periodica verifica da parte della Giunta, in coerenza con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale e con la programmazione triennale del fabbisogno di personale. 6. Il Direttore generale adotta le iniziative necessarie per la copertura dei posti vacanti in esecuzione del piano occupazionale approvato dalla Giunta comunale e nel rispetto delle indicazioni temporali e di priorità in esso contenuti. 7. Al di fuori della dotazione organica è possibile l’assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo determinato nei casi previsti dalla legge, dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dal presente regolamento. 8. Le variazioni riguardanti l’assetto e le competenze delle aree, dei servizi e degli uffici sono delibera- te dalla Giunta, sentito il Direttore generale, se nominato, oppure il Segretario comunale.
Art. 7 - Organigramma 1. L’organigramma del Comune consiste nella rappresentazione grafica della sua struttura organizzati- va, nell’ambito dei criteri e dei principi di cui al presente capo e delle determinazioni assunte in me- rito dall’Amministrazione comunale. 2. L’organigramma approvato è quello risultante dall’allegato sotto la lettera distintiva “A” al presente regolamento ed è tenuto costantemente aggiornato a cura del Direttore generale.
Art. 8 - Programmazione del fabbisogno del personale 1. La pianificazione e la programmazione delle risorse umane sono funzionali alle politiche ed agli obiettivi che l’Amministrazione intende perseguire. 2. La Giunta comunale approva il piano triennale del fabbisogno di personale. 3. Il piano triennale definisce il fabbisogno di personale dell’ente per il triennio, comprensivo delle unità di cui alle leggi sul collocamento obbligatorio. Esso deve inoltre contenere l’indicazione qualitativa e quantitativa della distribuzione del personale, con specifico riferimento sia ad obiettivi di qualificazione e miglioramento dei servizi, sia ad obiettivi di sviluppo e crescita professionale dei dipendenti. 4. Il piano triennale definisce il fabbisogno di personale per ciascun anno di riferimento e stabilisce quali siano le assunzioni da ricoprire mediante processi di mobilità interna o esterna, progressione verticale, e quali siano riservate all’accesso esterno. Contestualmente sono indicate tutte le variazioni di dotazione organica da apportare nell’anno di riferimento, previa valutazione dell’adeguatezza quantitativa e qualitativa dell’organico effettivo in relazione agli obiettivi del P.E.G. e secondo le priorità indicate dalla Giunta. Tale valutazione è effettuata anche mediante l’utilizzo di metodologie e tecniche di rilevazione dei fabbisogni e dei costi del personale. 5. L’approvazione del piano triennale del fabbisogno di personale e le sue successive variazioni sono deliberate dalla Giunta comunale, su proposta del Sindaco, sentito il Direttore generale, se nominato, oppure il Segretario comunale, previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative e, comunque, nel rispetto della normativa in materia vigente nel tempo e delle compatibilità economiche dell’ente. Art. 9 - Inquadramento del personale 1. Il personale è inquadrato nell’organico e nella struttura organizzativa in base alle funzioni svolte ed è assegnato alle varie unità operative secondo criteri di flessibilità. 2. Il personale è inquadrato nelle categorie e nei profili professionali previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro. Tale inquadramento conferisce la titolarità del rapporto di lavoro e riconosce il livello di specifica professionalità a ciascun dipendente ma non comporta l’automatica attribuzione di una determinata posizione, né tantomeno l’attribuzione di responsabilità nell’ambito dell’organizzazione del Comune, né una posizione gerarchicamente sovraordinata. 3. Il dipendente esercita le mansioni proprie del profilo professionale ed area di attività di inquadramento, come definite dal contratto collettivo nazionale di lavoro, dal contratto individuale di lavoro, da eventuali ordini di servizio e/o disposizioni organizzative interne. Art. 10 - Disciplina delle mansioni 1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell’ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi, ovvero a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito per effetto dello sviluppo professionale o di procedure concorsuali o selettive. L’esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla categoria di appartenenza non ha effetto ai fini dell’inquadramento del lavoratore o dell’assegnazione di incarichi di responsabilità. 2. Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della categoria immediatamente superiore:
3. Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto l’attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni. 4. Nei casi di cui al comma 2°, per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento economico previsto per la categoria superiore. Qualora l’utilizzazione del dipendente sia di- sposta per sopperire a vacanza del posto in organico, immediatamente, e comunque nel termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il dipendente è assegnato alle predette mansioni, devo- no essere avviate le procedure per la copertura del posto vacante. 5. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2° è nulla l’assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una categoria superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la categoria superiore. Chi ha disposto l’assegnazione, se ha agito con dolo o colpa grave, risponde personalmente del maggior onere conseguente. 6. L’esercizio di mansioni superiori non determina in alcun caso il diritto all’inquadramento nella categoria superiore. 7. Per obiettive esigenze di servizio, inoltre, il dipendente può essere adibito a svolgere attività non prevalenti della categoria immediatamente superiore a quella di inquadramento, ovvero, occasionalmente, compiti e mansioni di qualifica inferiore, senza che ciò possa determinare variazioni nel trattamento economico. 8. Nell’ambito dei servizi espletati dal Comune, al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi programmati e la necessaria operatività, la Giunta comunale può procedere alla modifica dei profili professionali del personale in servizio, d’ufficio o su domanda, nel rispetto delle categorie contrattuali e tenendo conto delle disposizioni e delle procedure disciplinanti la materia. La modifica del profilo per il personale in servizio è subordinata alla verifica della idoneità alle nuove mansioni, acquisibile anche mediante processi di riqualificazione. Art. 11 - Assegnazione del personale 1. Ogni dipendente è assegnato ad una posizione di lavoro cui corrispondono compiti e mansioni sinteticamente definiti nel contratto individuale di lavoro. 2. La Giunta comunale, in occasione dell’attribuzione delle risorse per la gestione ai responsabili delle aree, ai sensi dell’art. 169 del T.U.E.L., assegna il personale dipendente alle unità organizzative in cui si articola l’ente, in relazione agli obiettivi che ogni singola unità operativa deve raggiungere. 3. Nell’ambito del contingente di cui al comma precedente, il responsabile assegna le unità di personale alle singole posizioni di lavoro, nel rispetto del profilo professionale di inquadramento, sulla base delle mutevoli esigenze connesse con l’attuazione dei programmi dell’Amministrazione, per assicurare la piena funzionalità del servizio o dell’ufficio. 4. L’assegnazione di cui ai commi precedenti non esclude peraltro l’utilizzazione del dipendente per gruppi di lavoro infra ed intersettoriali che vengano costituiti, secondo criteri di flessibilità, per la realizzazione di specifici obiettivi. 5. Nell’ipotesi di nuove competenze e/o del trasferimento o della modificazione di quelle esistenti, la Giunta comunale dispone gli atti organizzativi finalizzati all'adeguamento della struttura organizzativa e all’assegnazione del personale necessario. Art. 12 - Mobilità interna 1. Gli atti di gestione del personale all’interno delle singole aree, compresi quelli che comportano l’assegnazione ad un servizio diverso da quello di appartenenza, qualora non comportino modifiche di profili professionali, sono di competenza del relativo responsabile nell’ambito delle proprie funzioni di gestione del personale assegnatogli. 2. Con tali atti il responsabile dell’area distribuisce compiti, risorse e responsabilità, conformandosi ai principi stabiliti nel presente regolamento. 3. Qualora, invece, l’assegnazione sia relativa a servizi di un’area diversa da quella di appartenenza, ovvero riguardino i responsabili di area, il provvedimento è adottato dal Direttore generale, se nominato, o dal Segretario comunale. 4. Tutti i provvedimenti di cui al precedente comma sono trasmessi entro 5 (cinque) giorni al Sindaco e alla Giunta comunale al fine di valutare se gli stessi siano conformi con gli obiettivi ed i program- mi dell’Amministrazione comunale; in caso siano ritenuti in contrasto il Sindaco, previa eventuale deliberazione da parte della Giunta, emette apposito ordine di servizio diretto a conformare la struttura operativa alle direttive ed ai programmi degli organi di governo dell’ente. 5. Il personale riconosciuto inidoneo temporaneamente o permanentemente alle mansioni affidategli ma che conservi comunque una residua capacità lavorativa è soggetto, di norma, a mobilità interna obbligatoria, anche temporanea. Art. 13 - Obblighi e responsabilità del personale 1. Ogni dipendente, nell’ambito della posizione di lavoro assegnata, è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di propria competenza e, nel rispetto dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli risponde direttamente della validità delle prestazioni e risponde della inosservanza dei propri doveri d’ufficio secondo la disciplina dettata da norme di legge, di regolamento e contrattuali. 2. Ogni dipendente comunale è altresì direttamente responsabile verso il Direttore generale, se nominato, il Segretario comunale, il proprio responsabile di area e/o di servizio e/o d’ufficio e verso l’Amministrazione comunale, degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell’esercizio delle proprie funzioni. 3. I responsabili di uffici e servizi e di procedimento rispondono dello svolgimento delle funzioni e del raggiungimento degli obiettivi verso chi ha attribuito loro l’incarico. 4. Spetta ai responsabili di area il controllo dell’osservanza dell’orario di lavoro da parte del personale loro assegnato, sotto il profilo penale, disciplinare e contabile. 5. I dipendenti del Comune assegnati a strutture che erogano servizi a diretto contatto con i cittadini devono adottare ogni possibile accorgimento per favorire e valorizzare le relazioni con l’utenza e migliorare la qualità dei servizi offerti. L’attenzione ai rapporti con i cittadini e il miglioramento della qualità dei servizi sono da considerarsi obiettivi da perseguire costantemente e costituiscono elementi di valutazione da parte dei responsabili dei servizi. Art. 14 - Disposizioni generali in materia di disciplina 1. Il Comune assume e fa proprie le disposizioni:
2. All’atto della stipula del contratto individuale di lavoro è consegnato a ciascun dipendente il codice di comportamento dei dipendenti delle p.a.. 3. Al dipendente nei cui confronti è promosso un procedimento disciplinare è garantito, in ogni fase dello stesso, l’esercizio del diritto di difesa con l’eventuale assistenza di un rappresentante sindacale o di un procuratore. 4. L’avvio del procedimento disciplinare, in caso di accertamento di violazione dei doveri d’ufficio costituente infrazione disciplinare è di competenza:
5. Quando le sanzioni da irrogare sono il rimprovero verbale o la censura, il responsabile dell’area di appartenenza del dipendente, oppure il Direttore generale, se nominato, o il Segretario comunale, nei confronti dei responsabili delle aree, provvede direttamente nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali e del presente regolamento. 6. Per l’istruttoria dei procedimenti e l’irrogazione delle sanzioni diverse dal rimprovero verbale e dalla censura, provvede l’ufficio di cui all’art. 50 del presente regolamento. Art. 15 - Polizze assicurative e patrocinio legale 1. Il Comune stipula polizze assicurative a proprio carico, ove non vi sia conflitto di interessi, per la tutela giudiziaria dei responsabili che rappresentano l’ente all’esterno, ivi compresa l’assistenza legale. 2. Il Comune, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l’apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all’espletamento del servizio e all’adempimento dei compiti d’ufficio, potrà assumere a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall’apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento. 3. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o con colpa grave, il Comune ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio. 4. Qualora, invece, benché formalmente informato, il Comune non abbia ritenuto di assumere la difesa del proprio dipendente ai sensi del precedente 1° comma, nel caso di procedimenti civili o penali conclusisi con assoluzione con formula piena, o con decreto di non luogo a procedere, sarà corrisposto dal Comune il rimborso delle spese legali debitamente documentate eventualmente sostenute. Art. 16 - Funzioni e servizi convenzionati 1. Nel caso in cui funzioni e servizi determinati siano svolti in forma associata mediante convenzione o altra forma associativa tra enti locali, ai sensi degli artt. 30 e seguenti del T.U.E.L., al servizio competente per materia sono affidati i compiti di gestione relativi alla partecipazione del Comune alla convenzione, o altra forma associativa, nei limiti e con le modalità stabilite dalla stessa. Art. 17 - Funzioni e servizi affidati a terzi 1. La competenza in ordine a materie che attengono a servizi non direttamente gestiti ma affidati a terzi è circoscritta ai rapporti funzionali con il gestore volti alla verifica della rispondenza dell’attività o servizio agli indirizzi, ai criteri ed agli obiettivi dell’Amministrazione comunale. In particolare, il responsabile del servizio esercita il controllo della qualità del servizio stesso reso dal terzo e dell’esatto adempimento dei suoi obblighi verso il Comune e verso gli utenti. Art. 18 - Formazione del personale 1. Il Comune promuove la formazione e l’aggiornamento del personale e riconosce che l’acquisizione di nuove conoscenze è rilevante ai fini della progressione di carriera. 2. Il Direttore generale, se nominato, il Segretario comunale e ciascun responsabile di area, ufficio e servizio hanno il diritto/dovere di promuovere l’autoformazione e la formazione del personale loro assegnato. 3. La formazione, l’aggiornamento ed il perfezionamento professionale del personale sono assicurati garantendo uno stanziamento nel bilancio di previsione annuale di un importo non inferiore all’ 1% della spesa complessivamente prevista per il personale. 4. Al fine di garantire un idoneo e permanente percorso formativo l’ente promuove forme associative o di convenzionamento con altri enti locali e soggetti privati operanti nell’ambito della formazione. 5. Il tempo/lavoro impiegato nella formazione è considerato a tutti gli effetti trascorso in servizio. 6. L’autorizzazione alla partecipazione ad attività formative è rilasciata dal Direttore generale, se nominato, o dal Segretario, per i responsabili di area, da questi ultimi per il restante personale. Il Segretario comunale e il Direttore sono autorizzati dal Sindaco. L’eventuale impegno di spesa è adottato dal responsabile assegnatario delle risorse del P.E.G.. Art. 19 - Procedure di reclutamento. Rinvio 1. Le modalità e le procedure di reclutamento di personale sono previste dal D.P.R. 9.05.1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni, fatte salve le diverse previsioni contenute nell’apposito regolamento comunale, cui si rinvia. 2. Le procedure di reclutamento possono prevedere la verifica, attraverso meccanismi oggettivi e trasparenti, del possesso da parte dei candidati di particolari requisiti attitudinali richiesti dalla posizione da ricoprire. CAPO III - IL SEGRETARIO COMUNALE E IL DIRETTORE GENERALE Art. 20 - Il Segretario comunale 1. Il Comune ha un Segretario comunale titolare, dipendente dall’apposita Agenzia ed iscritto all’albo di cui all’art. 98 del T.U.E.L.. 2. Il Segretario comunale è nominato, confermato o revocato, con le procedure ed i termini previsti dalle vigenti disposizioni legislative e contrattuali in materia, con atto monocratico del Sindaco, dal quale dipende funzionalmente. La nomina del Segretario comunale ha durata corrispondente a quella del mandato elettorale del Sindaco che lo ha nominato. 3. Il Segretario continua ad esercitare le proprie funzioni, dopo la cessazione del mandato del Sindaco che lo ha nominato, fino alla riconferma o alla nomina di un nuovo Segretario comunale. La nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del Sindaco, decorsi i quali il Segretario è confermato. 4. Il rapporto di lavoro del Segretario comunale è disciplinato dai contratti collettivi vigenti nel tempo.
Art. 21 - Funzioni del Segretario comunale 1. Il Segretario comunale esercita le funzioni attribuitegli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, ovvero conferitegli dal Sindaco. 2. In particolare, svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell’ente, in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti. 3. Il Segretario inoltre:
4. Con atto motivato, e nel caso in cui la struttura organizzativa dell’ente non consenta o non renda opportune altre soluzioni all’interno del personale dipendente, per carenza di professionalità adeguate allo scopo, o altro, il Sindaco può attribuire al Segretario comunale l’incarico di responsabile di area, servizio e/o ufficio. 5. Il Sindaco può attribuire al Segretario comunale le funzioni di Direttore generale, per un periodo di tempo non superiore a quello del mandato del Sindaco stesso. In tale caso, al medesimo Segretario viene corrisposta, in aggiunta alla retribuzione di posizione in godimento, una specifica indennità la cui misura è determinata dal Sindaco nell’ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa dell’ente. 6. Qualora gli siano state conferite le funzioni di Direttore generale, il Segretario comunale svolge anche i compiti indicati al successivo art. 23 del presente regolamento. 7. Resta ferma la facoltà del Sindaco di conferire al Segretario ulteriori attribuzioni nell’ambito di quelle proprie del capo dell’amministrazione, e con esclusione di quelle a rilevanza squisitamente politica. Art. 22 - Il Direttore generale 1. Previa stipula di apposita convenzione con altri Comuni, le cui popolazioni assommate con quella del Comune raggiungano i 15.000 (quindicimila) abitanti, è consentito procedere alla nomina del Direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato. 2. Nella convenzione dovrà essere esplicitamente previsto:
3. Il Direttore generale è scelto intuitu personae tra esperti di organizzazione aziendale e/o di pubblica amministrazione, sulla base di un curriculum formativo e professionale che ne comprovi le capacità gestionali ed organizzative. 4. Può essere nominato Direttore generale chi abbia i seguenti requisiti: cittadinanza italiana, o in uno dei paesi membri dell’U.E., diploma di laurea specialistica in discipline giuridiche ed economiche, possesso dei requisiti minimi per l’accesso al pubblico impiego. 5. Il Direttore generale è nominato per un periodo non eccedente la durata del mandato del Sindaco; l’incarico è rinnovabile. 6. Il provvedimento di nomina acquista efficacia dopo l’avvenuta sottoscrizione del contratto di lavoro, il quale stabilisce il trattamento economico, nonché i casi di risoluzione anticipata del rapporto e prevede, in ogni caso, il recesso in relazione alla cessazione dalla carica del Sindaco. 7. Nel caso in cui non risulti stipulata la convenzione di cui al 1° comma del presente articolo ed in ogni altro caso in cui il Direttore generale non sia stato nominato, le relative funzioni possono esse- re attribuite al Segretario comunale secondo la disciplina dell’art. 21, comma 5°, del presente regolamento. Art. 23 - Compiti del Direttore generale 1. Il Direttore generale provvede a dare concreta attuazione agli obiettivi ed agli indirizzi stabiliti dagli organi di governo del Comune, secondo le direttive impartite dal Sindaco, avvalendosi dei responsabili delle aree, dei servizi e degli uffici e sovrintende alla gestione complessiva del Comune medesimo perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa. 2. Il Direttore generale risponde direttamente al Sindaco del suo operato e del raggiungimento degli obiettivi affidatigli. 3. Il Direttore generale predispone il piano dettagliato degli obiettivi previsto dall’art. 197, comma 2°, lettera a), del T.U.E.L., nonché la proposta di piano esecutivo di gestione previsto dall’art. 169 del medesimo T.U.E.L., o strumento equivalente. 4. Il Direttore generale inoltre:
5. Il Sindaco può assegnare, sentita la Giunta, in relazione ad esigenze di intersettorialità e/o particolare complessità, la gestione di uno o più aree, servizi e/o uffici direttamente al Direttore generale. 6. In caso di assenza o impedimento del Direttore generale le funzioni proprie dello stesso sono espletate dal Segretario comunale, limitatamente a quelle di coordinamento e sovrintendenza dei responsabili ed a quelle espressamente previste dal presente regolamento. Art. 24 - Rapporti tra Direttore generale e Segretario comunale 1. I rapporti tra Direttore generale e Segretario comunale sono disciplinati dal Sindaco all’atto della nomina del primo, secondo l’ordinamento dell’ente e nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli, fermo restando che è esclusa ogni forma di dipendenza gerarchica dell’uno dall’altro, così come restano ferme le competenze attribuite in via esclusiva direttamente dalla legge ad ognuno dei due soggetti.
2. Nel
caso in cui vi sia il cumulo delle funzioni di Segretario comunale e di
Direttore generale, le stesse si considerano autonome e indipendenti, e a
tale principio si deve conformare l’eventuale provvedimento di revoca di una
o di entrambe le funzioni da parte del Sindaco. CAPO IV - RESPONSABILI DELLE AREE, DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI Art. 25 - Responsabili di aree, servizi e uffici 1. I responsabili delle aree, dei servizi e degli uffici, nell’ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, sono direttamente responsabili della traduzione in termini di risultato degli obiettivi individuati dagli organi di governo dell’ente, alla cui formulazione partecipano con attività istruttoria, di analisi e con autonome proposte. Hanno autonomia operativa, rispondono della correttezza amministrativa conseguente al proprio operato, assicurano l’ottimale gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali loro assegnate e rispondono dell’efficienza e dell’efficacia della gestione. 2. In conformità a quanto previsto dall’art. 53, comma 23°, della legge 23.12.2000, n. 388, come modificato dall’art. 29, comma 4°, della legge 28.12.2001, n. 488, e in deroga a quanto previsto dagli articoli seguenti, è data facoltà al Sindaco, anche al fine di operare un contenimento della spesa, di attribuire ai componenti dell’organo esecutivo la responsabilità delle aree, degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare anche atti di natura tecnica gestionale, in deroga al principio di distinzione delle competenze di cui all’art. 3 del D.Lgs. n. 165/2001 e all’art. 107 del T.U.E.L.. Il contenimento della spesa deve essere documentato ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio. Art. 26 - Incarichi di direzione di aree 1. Gli incarichi di direzione delle aree, così come previste nell’articolazione dell’organigramma dell’ente, quale unità organizzativa di massima dimensione, delle connesse funzioni dirigenziali e responsabilità, vengono affidati con decreto motivato del Sindaco, in base a criteri di professionalità e competenza, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo, nel rispetto delle disposizioni di legge e del contratto collettivo di categoria, sentito il Direttore generale, se nominato. 2. Il Sindaco può incaricare della direzione di un’area:
3. L’incarico è affidato a tempo determinato, per un periodo non superiore alla durata del mandato del Sindaco. Nel caso di mancata indicazione del termine l’incarico si intende assegnato fino al termine del mandato elettivo. Al fine di assicurare la continuità dell’azione amministrativa dell’ente gli incari- chi conferiti si intendono comunque prorogati fino alla nomina dei successori. Art. 27 - Responsabilità e revoca dell’incarico 1. I responsabili delle aree rispondono nei confronti degli organi di direzione politica dell’attività svolta ed in particolare:
2. Gli incarichi di cui al presente capo possono essere revocati in qualunque momento, con provvedimento motivato del Sindaco, sentito il Direttore generale, se nominato, nei casi di:
3. Il Sindaco, prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una valutazione non positiva, o alla revoca anticipata, acquisisce in contraddittorio le valutazioni del soggetto interessato, anche assistito dall’organizzazione sindacale cui conferisce mandato o da persona di sua fiducia, con le modalità e le procedure previste dai contratti collettivi di lavoro. 1. Spettano ai responsabili delle aree tutti i compiti, compresa l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano il Comune verso l’esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di gover no dell’ente, o non rientranti tra le funzioni del Segretario comunale o del Direttore generale. 2. Sono attribuiti ai responsabili delle aree tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare:
3. Spettano, inoltre, ai suddetti responsabili i seguenti compiti:
4. Nel rispetto dei principi generali fissati |