COMUNE DI SANT’EUFEMIA D’ASPROMONTE

Provincia di Reggio Calabria


 

Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi

Approvato con deliberazione della G.M. n° 60 del 30.06.2005

 

INDICE 

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto
Art. 2 - Ambito di applicazione
Art. 3 - Criteri organizzativi

 

CAPO II - ASSETTO ORGANIZZATIVO

Art. 4 - Struttura organizzativa
Art. 5 - Unità organizzative di staff e unità di progetto
Art. 6 - Dotazione organica
Art. 7 - Organigramma
Art. 8 - Programmazione del fabbisogno del personale
Art. 9 - Inquadramento del personale
Art. 10 - Disciplina delle mansioni
Art. 11 - Assegnazione del personale
Art. 12 - Mobilità interna
Art. 13 - Obblighi e responsabilità del personale
Art. 14 - Disposizioni generali in materia di disciplina
Art. 15 - Polizze assicurative e patrocinio legale
Art. 16 - Funzioni e servizi convenzionati
Art. 17 - Funzioni e servizi affidati a terzi
Art. 18 - Formazione del personale
Art. 19 - Procedure di reclutamento. Rinvio

 

CAPO III - SEGRETARIO COMUNALE E DIRETTORE GENERALE

Art. 20 - Il Segretario comunale
Art. 21 - Funzioni del Segretario comunale
Art. 22 - Il Direttore generale
Art. 23 - Compiti del Direttore generale
Art. 24 - Rapporti tra Direttore generale e Segretario comunale

 

CAPO IV - RESPONSABILI DELLE AREE, DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI

Art. 25 - Responsabili di aree, servizi e uffici
Art. 26 - Incarichi di direzione di aree
Art. 27 - Responsabilità e revoca dell’incarico
Art. 28 - Competenze
Art. 29 - Nomina dei responsabili di uffici e servizi
Art. 30 - Reggenza e supplenza
Art. 31 - Delega di funzioni
Art. 32 - Intervento sostitutivo e avocazione
Art. 33 - Conferenza dei responsabili di area

 

CAPO V - AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE

Art. 34 - Incarichi di posizione organizzativa
Art. 35 - Criteri generali per il conferimento dell’incarico
Art. 36 - Conferimento dell’incarico. Durata, rinnovo e revoca
Art. 37 - Retribuzione di posizione e di risultato
Art. 38 - Criteri per la graduazione della retribuzione di posizione
Art. 39 - Criteri per la valutazione dei risultati
 


CAPO VI - COLLABORAZIONI PROFESSIONALI ESTERNE

Art.40-Contratti a tempo determinato per l’assunzione di particolari figure
Art.41-Procedure per il conferimento dell’incarico a tempo determinato
Art.42-Inserimento del soggetto con contratto a termine nella struttura del Comune
Art.43-Revoca e risoluzione degli incarichi a tempo determinato
Art.44-Collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità
Art.45-Incompatibilità
Art.46-Collaborazioni coordinate e continuative ed altre forme di consulenza

 

CAPO VII - SERVIZI, UFFICI E FIGURE SPECIFICHE

Art. 47 - Individuazione del responsabile del procedimento
Art. 48 - Il responsabile del procedimento di accesso ai documenti
Art. 49 - I responsabili per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori
Art. 50 - Ufficio per i procedimenti disciplinari
Art. 51 - Delegazione di parte pubblica
Art. 52 - Servizio ispettivo. Rinvio
Art. 53 - Ufficio per il contenzioso del lavoro
Art. 54 - Messi comunali
Art. 55 - Ufficio relazioni con il pubblico (U.R.P.)
Art. 56 - Uffici di supporto agli organi di direzione politica

 

CAPO VIII - CONTROLLI INTERNI E NUCLEO DI VALUTAZIONE

Art. 57 - Controlli interni
Art. 58 - Controllo di regolarità amministrativa e contabile
Art. 59 - Controllo di gestione
Art. 60 - Sistema di valutazione permanente
Art. 61 - Controllo strategico
Art. 62 - Nucleo di valutazione
Art. 63 - Funzioni e attività del nucleo di valutazione

 

CAPO IX - ATTI DI ORGANIZZAZIONE E PROCEDURE

Art. 64 - Indirizzo politico-amministrativo
Art. 65 - Tipologia degli atti di organizzazione
Art. 66 - I decreti sindacali
Art. 67 - Le deliberazioni
Art. 68 - Le direttive
Art. 69 - Le determinazioni
Art. 70 - Gli atti di organizzazione interna
Art. 71 - Gli ordini di servizio
Art. 72 - Atti di concerto tra organi politici e organi gestionali

 

CAPO X - DISCIPLINA DEL PART-TIME

Art. 73 - Oggetto
Art. 74 - Rapporti a tempo pieno e a tempo parziale
Art. 75 - Procedura per la trasformazione
Art. 76 - Durata e reversibilità
Art. 77 - Contingenti e preferenze

 

CAPO XI - INCOMPATIBILITA’, CUMULO DI IMPIEGHI E INCARICHI

Art. 78 - Regime delle incompatibilità
Art. 79 - Esclusioni e limitazioni
Art. 80 - Attività compatibili
Art. 81 - Procedimento
Art. 82 - Servizio ispettivo
Art. 83 - Conferimento di incarichi interni extraufficio
Art. 84 - Norma di rinvio


CAPO XII - DISPOSIZIONI VARIE, FINALI E TRANSITORIE

Art. 85 - Relazioni con le organizzazioni sindacali
Art. 86 - Orario di lavoro
Art. 87 - Utilizzo di nuove tecnologie
Art. 88 - Entrata in vigore
Art. 89 - Norme transitorie e finali


allegato “A” - organigramma

allegato “B” - scheda di valutazione per la quantificazione della retribuzione di posizione

allegato “C” - scheda di valutazione per la quantificazione della retribuzione di risultato            

 

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

1.  Il presente regolamento, in attuazione dello statuto e nel rispetto dei criteri generali approvati dal Consiglio comunale, disciplina i principi fondamentali dell’organizzazione amministrativa, l’assetto degli uffici e dei servizi ed i metodi della gestione operativa del Comune di Sant’Eufemia d’Aspro- monte, in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, dal D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e dalle norme alle quali gli stessi fanno riferimento e rinvio.

2.  Per brevità, il Comune di Sant’Eufemia d’Aspromonte verrà in seguito denominato “Comune”, mentre il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, con il quale è stato approvato il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, verrà in seguito denominato “T.U.E.L.”.  

Art. 2 - Ambito di applicazione

1.  Le norme del presente regolamento si applicano a tutto il personale, di ruolo e non di ruolo, che intrattiene rapporto di lavoro con il Comune e si integrano con quelle previste negli altri regolamenti comunali. In caso di norme incompatibili si considerano prevalenti quelle contenute nel presente regolamento.

2.  Non rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento i rapporti relativi a prestazioni d’opera, di servizi od all’esercizio di professioni intellettuali, utilizzate dall’ente, che sono regolate dalle norme del regolamento comunale dei contratti e, per quanto non ivi previsto, da quelle del libro quinto, titolo terzo, del codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia nel tempo vigenti.  

Art. 3 - Criteri organizzativi

1. L’organizzazione strutturale ed operativa dei servizi e degli uffici comunali è uniformata ai criteri di autonomia operativa, di funzionalità ed economicità di gestione, nonché ai principi di professionalità, responsabilità, democrazia, partecipazione, decentramento, garanzia di pari opportunità tra uomini e donne e razionalizzazione delle procedure, con il fine di rendere l’azione del Comune più produttiva ed efficace, nel rispetto delle norme vigenti.

2.  L’ordinamento degli uffici e dei servizi, inoltre, nel rispetto dei principi dell’ordinamento, determina le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità del personale che vi è preposto, nonché il raccordo dell’apparato amministrativo con gli organi politico-istituzionali, in modo che siano assicu- rati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione, secondo quanto stabilito dall’art. 97 della Costituzione.

3.  L’organizzazione dei servizi, degli uffici e del personale ha carattere strumentale rispetto al conseguimento degli scopi istituzionali dell’ente e si uniforma ai seguenti criteri:

  • attribuzione agli organi di direzione politica degli atti di programmazione strategica, di indirizzo e di controllo, e attribuzione ai responsabili delle aree, dei servizi e degli uffici degli atti di organizzazione e di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa;
     

  • articolazione degli uffici per funzioni e finalità omogenee; collegamento degli stessi in rete locale; orientamento al risultato ed alla soddisfazione dei fruitori dei servizi;
     

  • valorizzazione dell’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico (U.R.P.);
     

  • riconduzione ad un unico ufficio della responsabilità complessiva di ciascun procedimento amministrativo;
     

  • mobilità del personale all’interno ed all’esterno delle aree, ed ampia flessibilità delle mansioni;
     

  • esigibilità di tutte le mansioni professionalmente equivalenti nell’ambito della categoria;
     

  • armonizzazione degli orari di servizio, di apertura degli uffici e di lavoro con le esigenze dell’utenza e con gli orari delle p.a. e delle aziende private operanti nel territorio. L’orario di lavoro, nell’ambito dell’orario d’obbligo contrattuale, è funzionale all’efficienza e all’orario di servizio.

4.  Gli atti di organizzazione interna sono rispettosi dei diritti dei dipendenti ed ispirati dalla volontà di mantenere corretti rapporti con le organizzazioni sindacali e le RR.SS.UU.. 

CAPO II - ASSETTO ORGANIZZATIVO 

Art. 4 - struttura organizzativa

1.  La struttura organizzativa del Comune si articola in unità operative che sono aggregate secondo criteri di omogeneità e affinità, organizzate in modo da assicurare l’esercizio più efficace delle funzioni loro attribuite.

2. L’articolazione della struttura è improntata a criteri di massima flessibilità, tesi a garantire il tempestivo e idoneo adeguamento al mutare delle funzioni, dei programmi e degli obiettivi. Non costituisce, pertanto, fonte di rigidità organizzativa, ma razionale ed efficacie strumento di gestione delle risorse umane. Deve, pertanto, essere assicurata la massima collaborazione ed il continuo interscambio di informazioni ed esperienze tra le varie articolazioni del Comune.

3.  La struttura organizzativa del Comune è articolata in aree, servizi ed uffici.

4.  L’area è l’unità organizzativa di massima dimensione che sovrintende alla gestione di competenze omogenee, attraverso la combinazione delle risorse disponibili, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza. L’area costituisce la macrostruttura con funzioni di organizzazione e coordinamento nell’ambito delle competenze attribuite dal presente regolamento e nel rispetto della programmazione approvata dall’ente. Comprende uno o più servizi.

5. Alla direzione delle aree sono preposti dipendenti aventi qualifica appartenente alla categoria “D”.

6. Il servizio è la struttura organizzativa che, nell’ambito dell’area, è deputata:

- alle analisi dei bisogni per settori omogenei

- alla programmazione delle attività

- alla realizzazione degli interventi e dei progetti di competenza

- al controllo, in itinere, delle operazioni eseguite

- alla verifica finale dei risultati.

7.  All’interno di ciascun servizio possono essere costituiti uno o più uffici, secondo raggruppamenti di competenze e di risorse adeguati all’assolvimento compiuto di una o più attività omogenee.

8.  L’ufficio costituisce l’unità operativa di base, interna al servizio, che gestisce l’intervento in specifici ambiti della materia e ne garantisce l’esecuzione; espleta, inoltre, attività di erogazione di servizi alla collettività. Il numero degli uffici e le rispettive attribuzioni sono definiti in base ai criteri di cui al presente articolo e tenendo conto della omogeneità od affinità delle materie, della complessità e del volume delle attività, della quantità e qualità delle risorse umane, finanziarie e strumentali a disposizione, contemperando le esigenze di funzionalità con quelle di economicità.

9.  Gli uffici possono avere natura di strutture permanenti, se attengono a funzioni ed attività a carattere obbligatorio e/o continuativo, strutture di staff, temporanee o di progetto, quando sono connesse alla realizzazione di specifici progetti od obiettivi, secondo la disciplina del successivo art. 5.

10. Alla direzione di servizi ed uffici sono preposti dipendenti aventi qualifica appartenente almeno alla categoria “C”.

11. Per esigenze organizzative, la Giunta comunale può disporre aggregazioni temporanee di aree, servizi ed uffici.

12. Nel rispetto dei principi generali fissati dal presente regolamento, per soddisfare esigenze organizzative di integrazione permanente tra diverse unità operative, un’unica struttura organizzativa, equiparata al servizio, raggruppa, con il criterio della omogeneità per materia, tutte le funzioni inerenti l’attività di coordinamento e gestione delle risorse umane del Comune.

13. Il Sindaco può affidare la responsabilità del predetto servizio a dipendenti dell’ente, inquadrati nella categoria “D”, in possesso di profilo professionalmente idoneo, a soggetti con i quali siano stati stipulati contratti a tempo determinato ai sensi e nei limiti di cui ai commi 1° e 2° dell’art. 110 del T.U.E.L. e dell’art. 40 del presente regolamento, al Direttore generale, qualora nominato, oppure al Segretario comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 4°, lett. d), del T.U.E.L..

14. Al responsabile del presente servizio sono attribuite, in particolare, le seguenti competenze:

  • l’indizione delle prove selettive e l’approvazione dei relativi bandi
     

  • la stipula dei contratti individuali di lavoro
     

  • l’attribuzione del trattamento economico accessorio secondo le procedure, termini e modalità di cui ai C.C.N.L. ed al contratto decentrato vigenti nel tempo
     

  • l’attribuzione temporanea di mansioni superiori ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 165/2001, su proposta del responsabile di area
     

  • l’applicazione di eventuali penali per mancato preavviso in caso di licenziamento
     

  • i provvedimenti di mobilità esterna e di comando
     

  • i provvedimenti di collocamento a riposo su domanda o per raggiungimento dei limiti di età
     

  • ogni altro atto di gestione ed amministrazione del personale che non sia espressamente attribuito al Sindaco, al Direttore generale, al Segretario comunale o ai responsabili di area.

15.I responsabili delle aree, dei servizi e degli uffici organizzano l’attività di loro competenza uniformandosi ai criteri individuati dal presente regolamento e garantendo l’espletamento delle funzioni ad essi assegnate dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e dai provvedimenti organizzativi della Giunta e del Sindaco.

 

Art. 5 - Unità organizzative di staff e unità di progetto

1. Fermo restando l’assetto strutturale ordinario come definito nel precedente articolo, possono essere istituite unità organizzative per lo svolgimento di funzioni di staff e/o per l’erogazione di servizi strumentali, anche per soddisfare esigenze organizzative di integrazione permanente tra diverse strutture, sia di elevato contenuto tecnico-specialistico, sia di supporto all’azione degli organi di governo.

2. Le unità organizzative di cui al comma 1° sono costituite con provvedimento di Giunta e possono essere affidate alla responsabilità gestionale ed al coordinamento operativo di dipendenti dell’ente, inquadrati nella categoria “D” o “C”, in possesso di profilo professionalmente idoneo, a soggetti con i quali siano stati stipulati contratti a tempo determinato ai sensi e nei limiti di cui ai commi 1° e 2° dell’art. 110 del T.U.E.L. e dell’art. 40 del presente regolamento, al Direttore generale, qualora nominato, oppure al Segretario comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 4°, lett. d), del T.U.E.L..

3. Previa deliberazione della Giunta comunale con la quale vengono individuate le risorse umane, finanziarie e strumentali, possono essere istituite unità di progetto quali strutture organizzative tem poranee, anche intersettoriali, per il raggiungimento di specifici obiettivi rientranti nei programmi dell’Amministrazione, affidandone la responsabilità ad un dipendente avente qualifica appartenente almeno alla categoria “C”.

4.  Nel provvedimento istitutivo saranno definiti gli obiettivi, i tempi di realizzazione e le modalità di verifica dello stato di avanzamento dei lavori e dei risultati.

 

Art. 6 - Dotazione organica

1.   La dotazione organica del Comune individua il numero complessivo dei posti di ruolo a tempo indeterminato, a tempo pieno e a tempo parziale, previsti, distinti in base al sistemi di inquadramento contrattuale in vigore.

2.  L’organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione della dotazione organica, sono determinati in funzione delle finalità di accrescimento dell’efficienza, di razionalizzazione del costo del lavoro pubblico e di realizzazione della migliore utilizzazione delle risorse umane, previa verifica degli effettivi fabbisogni.

3.   La dotazione organica si articola esclusivamente per categorie e per profili professionali.

4.  L’approvazione della dotazione organica e le successive variazioni sono deliberate dalla Giunta comunale, su proposta del Sindaco, sentito il Direttore generale, se nominato, oppure il Segretario co munale, sulla base degli effettivi bisogni ed in relazione ai programmi ed ai piani definiti dagli organi di governo del Comune, previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative e, comunque, nel rispetto della normativa in materia vigente nel tempo e delle compatibilità economi- che dell’ente.

5.   L’assetto della struttura organizzativa e la dotazione organica vengono sottoposti a periodica verifica da parte della Giunta, in coerenza con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale e con la programmazione triennale del fabbisogno di personale.

6.   Il Direttore generale adotta le iniziative necessarie per la copertura dei posti vacanti in esecuzione del piano occupazionale approvato dalla Giunta comunale e nel rispetto delle indicazioni temporali e di priorità in esso contenuti.

7.   Al di fuori della dotazione organica è possibile l’assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo determinato nei casi previsti dalla legge, dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dal presente regolamento.

8.  Le variazioni riguardanti l’assetto e le competenze delle aree, dei servizi e degli uffici sono delibera- te dalla Giunta, sentito il Direttore generale, se nominato, oppure il Segretario comunale.

 

Art. 7 - Organigramma

1.   L’organigramma del Comune consiste nella rappresentazione grafica della sua struttura organizzati- va, nell’ambito dei criteri e dei principi di cui al presente capo e delle determinazioni assunte in me- rito dall’Amministrazione comunale.

2.  L’organigramma approvato è quello risultante dall’allegato sotto la lettera distintiva “A” al presente regolamento ed è tenuto costantemente aggiornato a cura del Direttore generale.

 

Art. 8 - Programmazione del fabbisogno del personale

1. La pianificazione e la programmazione delle risorse umane sono funzionali alle politiche ed agli obiettivi che l’Amministrazione intende perseguire.

2. La Giunta comunale approva il piano triennale del fabbisogno di personale.

3.  Il piano triennale definisce il fabbisogno di personale dell’ente per il triennio, comprensivo delle unità di cui alle leggi sul collocamento obbligatorio. Esso deve inoltre contenere l’indicazione qualitativa e quantitativa della distribuzione del personale, con specifico riferimento sia ad obiettivi di qualificazione e miglioramento dei servizi, sia ad obiettivi di sviluppo e crescita professionale dei dipendenti.

4.  Il piano triennale definisce il fabbisogno di personale per ciascun anno di riferimento e stabilisce quali siano le assunzioni da ricoprire mediante processi di mobilità interna o esterna,  progressione verticale, e quali siano riservate all’accesso esterno. Contestualmente sono indicate tutte le variazioni di dotazione organica da apportare nell’anno di riferimento, previa valutazione dell’adeguatezza quantitativa e qualitativa dell’organico effettivo in relazione agli obiettivi del P.E.G. e secondo le priorità indicate dalla Giunta. Tale valutazione è effettuata anche mediante l’utilizzo di metodologie e tecniche di rilevazione dei fabbisogni e dei costi del personale.

5.  L’approvazione del piano triennale del fabbisogno di personale e le sue successive variazioni sono deliberate dalla Giunta comunale, su proposta del Sindaco, sentito il Direttore generale, se nominato, oppure il Segretario comunale, previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative e, comunque, nel rispetto della normativa in materia vigente nel tempo e delle compatibilità economiche dell’ente. 

Art. 9 - Inquadramento del personale

1.   Il personale è inquadrato nell’organico e nella struttura organizzativa in base alle funzioni svolte ed è assegnato alle varie unità operative secondo criteri di flessibilità.

2.  Il personale è inquadrato nelle categorie e nei profili professionali previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro. Tale inquadramento conferisce la titolarità del rapporto di lavoro e riconosce il livello di specifica professionalità a ciascun dipendente ma non comporta l’automatica attribuzione di una determinata posizione, né tantomeno l’attribuzione di responsabilità nell’ambito dell’organizzazione del Comune, né una posizione gerarchicamente sovraordinata.

3.   Il dipendente esercita le mansioni proprie del profilo professionale ed area di attività di inquadramento, come definite dal contratto collettivo nazionale di lavoro, dal contratto individuale di lavoro, da eventuali ordini di servizio e/o disposizioni organizzative interne. 

Art. 10 - Disciplina delle mansioni

1.   Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle man­sioni considerate equivalenti nell’ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi, ovvero a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito per effetto dello sviluppo professionale o di procedure concorsuali o selettive. L’esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla categoria di appartenenza non ha effetto ai fini dell’inquadramento del lavoratore o dell’assegnazione di incarichi di responsabilità.

2.   Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della categoria immediatamente superiore:

  • nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti come previsto al successi- vo comma 4°;

  • nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell’assenza per ferie, per la durata dell’assenza.

3.   Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto l’attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni.

4.  Nei casi di cui al comma 2°, per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al tratta­mento economico previsto per la categoria superiore. Qualora l’utilizzazione del dipendente sia di- sposta per sopperire a vacanza del posto in organico, immediatamente, e comunque nel termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il dipendente è assegnato alle predette mansioni, devo- no essere avviate le procedure per la copertura del posto vacante.

5.   Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2° è nulla l’assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una categoria superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la categoria superiore. Chi ha disposto l’assegnazione, se ha agito con dolo o colpa grave, risponde personalmente del maggior onere conseguente.

6.   L’esercizio di mansioni superiori non determina in alcun caso il diritto all’inquadramento nella categoria superiore.

7.   Per obiettive esigenze di servizio, inoltre, il dipendente può essere adibito a svolgere attività non prevalenti della categoria immediatamente superiore a quella di inquadramento, ovvero, occasionalmente, compiti e mansioni di qualifica inferiore, senza che ciò possa determinare variazioni nel trattamento economico.

8.   Nell’ambito dei servizi espletati dal Comune, al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi programmati e la necessaria operatività, la Giunta comunale può procedere alla modifica dei profili professionali del personale in servizio, d’ufficio o su domanda, nel rispetto delle categorie contrattuali e tenendo conto delle disposizioni e delle procedure disciplinanti la materia. La modifica del profilo per il personale in servizio è subordinata alla verifica della idoneità alle nuove mansioni, acquisibile anche mediante processi di riqualificazione.  

Art. 11 - Assegnazione del personale

1.   Ogni dipendente è assegnato ad una posizione di lavoro cui corrispondono compiti e mansioni sinteticamente definiti nel contratto individuale di lavoro.

2.   La Giunta comunale, in occasione dell’attribuzione delle risorse per la gestione ai responsabili delle  aree, ai sensi dell’art. 169 del T.U.E.L., assegna il personale dipendente alle unità organizzative in cui si articola l’ente, in relazione agli obiettivi che ogni singola unità operativa deve raggiungere.

3.   Nell’ambito del contingente di cui al comma precedente, il responsabile assegna le unità di personale alle singole posizioni di lavoro, nel rispetto del profilo professionale di inquadramento, sulla base delle mutevoli esigenze connesse con l’attuazione dei programmi dell’Amministrazione, per assicurare la piena funzionalità del servizio o dell’ufficio.

4. L’assegnazione di cui ai commi precedenti non esclude peraltro l’utilizzazione del dipendente per gruppi di lavoro infra ed intersettoriali che vengano costituiti, secondo criteri di flessibilità, per la realizzazione di specifici obiettivi.

5.   Nell’ipotesi di nuove competenze e/o del trasferimento o della modificazione di quelle esistenti, la Giunta comunale dispone gli atti organizzativi finalizzati all'adeguamento della struttura organizzativa e all’assegnazione del personale necessario. 

Art. 12 - Mobilità interna

1.  Gli atti di gestione del personale all’interno delle singole aree, compresi quelli che comportano l’assegnazione ad un servizio diverso da quello di appartenenza, qualora non comportino modifiche di profili professionali, sono di competenza del relativo responsabile nell’ambito delle proprie funzioni di gestione del personale assegnatogli.

2. Con tali atti il responsabile dell’area distribuisce compiti, risorse e responsabilità, conformandosi ai principi stabiliti nel presente regolamento.

3.  Qualora, invece, l’assegnazione sia relativa a servizi di un’area diversa da quella di appartenenza, ovvero riguardino i responsabili di area, il provvedimento è adottato dal Direttore generale, se nominato, o dal Segretario comunale.

4. Tutti i provvedimenti di cui al precedente comma sono trasmessi entro 5 (cinque) giorni al Sindaco e alla Giunta comunale al fine di valutare se gli stessi siano conformi con gli obiettivi ed i program- mi dell’Amministrazione comunale; in caso siano ritenuti in contrasto il Sindaco, previa eventuale deliberazione da parte della Giunta, emette apposito ordine di servizio diretto a conformare la struttura operativa alle direttive ed ai programmi degli organi di governo dell’ente.

5.  Il personale riconosciuto inidoneo temporaneamente o permanentemente alle mansioni affidategli ma che conservi comunque una residua capacità lavorativa è soggetto, di norma, a mobilità interna obbligatoria, anche temporanea. 

Art. 13 - Obblighi e responsabilità del personale

1.   Ogni dipendente, nell’ambito della posizione di lavoro assegnata, è tenuto ad assol­vere con correttezza e tempestività agli incarichi di propria competenza e, nel rispetto dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli risponde direttamente della validità delle prestazioni e risponde della inosservanza dei propri doveri d’ufficio secondo la disciplina dettata da norme di legge, di regolamento e contrattuali.

2.   Ogni dipendente comunale è altresì direttamente responsabile verso il Direttore generale, se nominato, il Segretario comunale, il proprio responsabile di area e/o di servizio e/o d’ufficio e verso l’Amministrazione comunale, degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell’esercizio delle proprie funzioni.

3.   I responsabili di uffici e servizi e di procedimento rispondono dello svolgimento delle funzioni e del raggiungimento degli obiettivi verso chi ha attribuito loro l’incarico.

4.   Spetta ai responsabili di area il controllo dell’osservanza dell’orario di lavoro da parte del personale loro assegnato, sotto il profilo penale, disciplinare e contabile.

5.   I dipendenti del Comune assegnati a strutture che erogano servizi a diretto contatto con i cittadini devono adottare ogni possibile accorgimento per favorire e valorizzare le relazioni con l’utenza e migliorare la qualità dei servizi offerti. L’attenzione ai rapporti con i cittadini e il miglioramento della qualità dei servizi sono da considerarsi obiettivi da perseguire costantemente e costituiscono elementi di valutazione da parte dei responsabili dei servizi. 

Art. 14 - Disposizioni generali in materia di disciplina

1.    Il Comune assume e fa proprie le disposizioni:

  • degli artt. 2104 e 2105 c.c. in materia di diligenza del prestatore di lavoro subordinato, obbligo di fedeltà e sanzioni disciplinari, in conformità alle disposizioni degli artt. 54 e 55 del D.Lgs. n. 165/2001;

  • dei contratti collettivi di lavoro in materia di disposizioni disciplinari;

  • del codice di comportamento dei dipendenti delle p.a.;

  • per la parte ancora vigente, dell’art. 7, commi 1°, 5° e 8°, della legge 20.05.1970, n. 300.

2.   All’atto della stipula del contratto individuale di lavoro è consegnato a ciascun dipendente il codice di comportamento dei dipendenti delle p.a..

3.   Al dipendente nei cui confronti è promosso un procedimento disciplinare è garantito, in ogni fase dello stesso, l’esercizio del diritto di difesa con l’eventuale assistenza di un rappresentante sindacale o di un procuratore.

4. L’avvio del procedimento disciplinare, in caso di accertamento di violazione dei doveri d’ufficio costituente infrazione disciplinare è di competenza:

  • dei responsabili delle aree, per il personale assegnato;
     

  • del Direttore generale, se nominato, o del Segretario comunale, per i responsabili delle aree.

5.   Quando le sanzioni da irrogare sono il rimprovero verbale o la censura, il responsabile dell’area di appartenenza del dipendente, oppure il Direttore generale, se nominato, o il Segretario comunale, nei confronti dei responsabili delle aree, provvede direttamente nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali e del presente regolamento.

6.   Per l’istruttoria dei procedimenti e l’irrogazione delle sanzioni diverse dal rimprovero verbale e dalla censura, provvede l’ufficio di cui all’art. 50 del presente regolamento.  

Art. 15 - Polizze assicurative e patrocinio legale

1.  Il Comune stipula polizze assicurative a proprio carico, ove non vi sia conflitto di interessi, per la tutela giudiziaria dei responsabili che rappresentano l’ente all’esterno, ivi compresa l’assistenza legale.

2.   Il Comune, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l’apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all’espletamento del servizio e all’adempimento dei compiti d’ufficio, potrà assumere a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall’apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento.

3.   In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o con colpa grave, il Comune ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio.

4.   Qualora, invece, benché formalmente informato, il Comune non abbia ritenuto di assumere la difesa del proprio dipendente ai sensi del precedente 1° comma, nel caso di procedimenti civili o penali conclusisi con assoluzione con formula piena, o con decreto di non luogo a procedere, sarà corrisposto dal Comune il rimborso delle spese legali debitamente documentate eventualmente sostenute. 

Art. 16 - Funzioni e servizi convenzionati

1. Nel caso in cui funzioni e servizi determinati siano svolti in forma associata mediante convenzione o altra forma associativa tra enti locali, ai sensi degli artt. 30 e seguenti del T.U.E.L., al servizio competente per materia sono affidati i compiti di gestione relativi alla partecipazione del Comune alla convenzione, o altra forma associativa, nei limiti e con le modalità stabilite dalla stessa. 

Art. 17 - Funzioni e servizi affidati a terzi

1.  La competenza in ordine a materie che attengono a servizi non direttamente gestiti ma affidati a terzi è circoscritta ai rapporti funzionali con il gestore volti alla verifica della rispondenza dell’attività o servizio agli indirizzi, ai criteri ed agli obiettivi dell’Amministrazione comunale. In particolare, il responsabile del servizio esercita il controllo della qualità del servizio stesso reso dal terzo e dell’esatto adempimento dei suoi obblighi verso il Comune e verso gli utenti. 

Art. 18 - Formazione del personale

1.   Il Comune promuove la formazione e l’aggiornamento del personale e riconosce che l’acquisizione di nuove conoscenze è rilevante ai fini della progressione di carriera.

2.   Il Direttore generale, se nominato, il Segretario comunale e ciascun responsabile di area, ufficio e servizio hanno il diritto/dovere di promuovere l’autoformazione e la formazione del personale loro assegnato.

3.   La formazione, l’aggiornamento ed il perfezionamento professionale del personale sono assicurati garantendo uno stanziamento nel bilancio di previsione annuale di un importo non inferiore all’ 1% della spesa complessivamente prevista per il personale.

4.   Al fine di garantire un idoneo e permanente percorso formativo l’ente promuove forme associative o di convenzionamento con altri enti locali e soggetti privati operanti nell’ambito della formazione.

5.   Il tempo/lavoro impiegato nella formazione è considerato a tutti gli effetti trascorso in servizio.

6.   L’autorizzazione alla partecipazione ad attività formative è rilasciata dal Direttore generale, se nominato, o dal Segretario, per i responsabili di area, da questi ultimi per il restante personale. Il Segretario comunale e il Direttore sono autorizzati dal Sindaco. L’eventuale impegno di spesa è adottato dal responsabile assegnatario delle risorse del P.E.G.. 

Art. 19 - Procedure di reclutamento. Rinvio

1.   Le modalità e le procedure di reclutamento di personale sono previste dal D.P.R. 9.05.1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni, fatte salve le diverse previsioni contenute nell’apposito regolamento comunale, cui si rinvia.

2.   Le procedure di reclutamento possono prevedere la verifica, attraverso meccanismi oggettivi e trasparenti, del possesso da parte dei candidati di particolari requisiti attitudinali richiesti dalla posizione da ricoprire.

CAPO III - IL SEGRETARIO COMUNALE E IL DIRETTORE GENERALE 

Art. 20 - Il Segretario comunale

1.   Il Comune ha un Segretario comunale titolare, dipendente dall’apposita Agenzia ed iscritto all’albo di cui all’art. 98 del T.U.E.L..

2.  Il Segretario comunale è nominato, confermato o revocato, con le procedure ed i termini previsti dalle vigenti disposizioni legislative e contrattuali in materia, con atto monocratico del Sindaco, dal quale dipende funzionalmente. La nomina del Segretario comunale ha durata corrispondente a quella del mandato elettorale del Sindaco che lo ha nominato.

3.   Il Segretario continua ad esercitare le proprie funzioni, dopo la cessazione del mandato del Sindaco che lo ha nominato, fino alla riconferma o alla nomina di un nuovo Segretario comunale. La nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del Sindaco, decorsi i quali il Segretario è confermato.

4. Il rapporto di lavoro del Segretario comunale è disciplinato dai contratti collettivi vigenti nel tempo.

 

Art. 21 - Funzioni del Segretario comunale

1. Il Segretario comunale esercita le funzioni attribuitegli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, ovvero conferitegli dal Sindaco.

2.  In particolare, svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell’ente, in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti.

3.  Il Segretario inoltre:

  • sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili delle aree, dei servizi e degli uffici e ne coordina l’attività, qualora non sia stato nominato il Direttore generale;

  • partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni del Consiglio e della Giunta, curandone la verbalizzazione;

  • esprime il parere di regolarità tecnica e/o di regolarità contabile, in relazione alle sue competenze, nel caso in cui l’ente non abbia i responsabili;

  • può rogare tutti i contratti nei quali il Comune è parte ed autenticare le scritture private ed atti unilaterali nell’interesse del Comune;

  • può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne al Comune e, con l’autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne al Comune;
     

  • convoca e presiede la conferenza di cui all’art. 33 del presente regolamento, qualora non sia stato nominato il Direttore generale;

  • esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, in particolare il presente, ovvero conferitagli dal Sindaco.

4.   Con atto motivato, e nel caso in cui la struttura organizzativa dell’ente non consenta o non renda opportune altre soluzioni all’interno del personale dipendente, per carenza di professionalità adeguate allo scopo, o altro, il Sindaco può attribuire al Segretario comunale l’incarico di responsabile di area, servizio e/o ufficio.

5.  Il Sindaco può attribuire al Segretario comunale le funzioni di Direttore generale, per un periodo di tempo non superiore a quello del mandato del Sindaco stesso. In tale caso, al medesimo Segretario viene corrisposta, in aggiunta alla retribuzione di posizione in godimento, una specifica indennità la cui misura è determinata dal Sindaco nell’ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa dell’ente.

6. Qualora gli siano state conferite le funzioni di Direttore generale, il Segretario comunale svolge anche i compiti indicati al successivo art. 23 del presente regolamento.

7.  Resta ferma la facoltà del Sindaco di conferire al Segretario ulteriori attribuzioni nell’ambito di quelle proprie del capo dell’amministrazione, e con esclusione di quelle a rilevanza squisitamente politica.   

Art. 22 - Il Direttore generale

1.   Previa stipula di apposita convenzione con altri Comuni, le cui popolazioni assommate con quella del Comune raggiungano i 15.000 (quindicimila) abitanti, è consentito procedere alla nomina del Direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato.

2.   Nella convenzione dovrà essere esplicitamente previsto:

  • il Sindaco che provvede alla nomina ed alla revoca, quale rappresentante del Comune capo-fila tra quelli convenzionati, ovvero le modalità di armonizzazione delle procedure da adottarsi a cura dei singoli enti;

  • l’obbligo per cui le Giunte dei Comuni convenzionati adottino le deliberazioni preventive alla nomina e alla revoca;

  • l’individuazione dei servizi che dovranno essere gestiti in modo coordinato e unitario;
    adeguata pubblicità per la procedura di scelta dei candidati;

  • i criteri di valutazione dei requisiti per la scelta dei candidati;

  • il contenuto minimo del contratto di lavoro.

3.   Il Direttore generale è scelto intuitu personae tra esperti di organizzazione aziendale e/o di pubblica amministrazione, sulla base di un curriculum formativo e professionale che ne comprovi le capacità gestionali ed organizzative.

4.   Può essere nominato Direttore generale chi abbia i seguenti requisiti: cittadinanza italiana, o in uno dei paesi membri dell’U.E., diploma di laurea specialistica in discipline giuridiche ed economiche, possesso dei requisiti minimi per l’accesso al pubblico impiego.

5.   Il Direttore generale è nominato per un periodo non eccedente la durata del mandato del Sindaco; l’incarico è rinnovabile.

6.   Il provvedimento di nomina acquista efficacia dopo l’avvenuta sottoscrizione del contratto di lavoro, il quale stabilisce il trattamento economico, nonché i casi di risoluzione anticipata del rapporto e prevede, in ogni caso, il recesso in relazione alla cessazione dalla carica del Sindaco.

7.   Nel caso in cui non risulti stipulata la convenzione di cui al 1° comma del presente articolo ed in ogni altro caso in cui il Direttore generale non sia stato nominato, le relative funzioni possono esse- re attribuite al Segretario comunale secondo la disciplina dell’art. 21, comma 5°, del presente regolamento.  

Art. 23 - Compiti del Direttore generale

1.  Il Direttore generale provvede a dare concreta attuazione agli obiettivi ed agli indirizzi stabiliti dagli organi di governo del Comune, secondo le direttive impartite dal Sindaco, avvalendosi dei responsabili delle aree, dei servizi e degli uffici e sovrintende alla gestione complessiva del Comune medesimo perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa.

2.  Il Direttore generale risponde direttamente al Sindaco del suo operato e del raggiungimento degli obiettivi affidatigli.

3. Il Direttore generale predispone il piano dettagliato degli obiettivi previsto dall’art. 197, comma 2°, lettera a), del T.U.E.L., nonché la proposta di piano esecutivo di gestione previsto dall’art. 169 del medesimo T.U.E.L., o strumento equivalente.

4.  Il Direttore generale inoltre:   

  • sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili delle aree, dei servizi e degli uffici e ne coordina l’attività;

  • definisce i criteri generali per l’organizzazione degli uffici comunali, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali in materia, del presente regolamento, e previa informazione alle rappresentanze sindacali;

  • adotta le determinazioni di attuazione delle direttive sugli indirizzi gestionali fissati dal Sindaco e/o deliberati dalla Giunta per le materie non attribuite ai responsabili delle aree, dei servizi e degli uffici, può avocare a sé le competenze e le funzioni dei responsabili in caso di inerzia, previa diffida, ovvero in caso di assenza o impedimento;

  • esprime parere sul conferimento degli incarichi di responsabilità di cui al presente regolamento;

  • cura l’informazione preventiva e successiva, l’esame congiunto, la consultazione ed in genere tutti i rapporti con le rappresentanze sindacali, diversi dalla contrattazione decentrata;

  • convoca e presiede la conferenza di cui all’art. 33 del presente regolamento;

  • decide sui ricorsi gerarchici proposti avverso gli atti dei responsabili aventi natura giuridica di atti non definitivi;

  • svolge ogni altra attività attribuitagli dalla legge, dallo statuto, dal presente regolamento, ovvero dal Sindaco con l’atto di nomina.

5.  Il Sindaco può assegnare, sentita la Giunta, in relazione ad esigenze di intersettorialità e/o particolare complessità, la gestione di uno o più aree, servizi e/o uffici direttamente al Direttore generale.

6.  In caso di assenza o impedimento del Direttore generale le funzioni proprie dello stesso sono espletate dal Segretario comunale, limitatamente a quelle di coordinamento e sovrintendenza dei responsabili ed a quelle espressamente previste dal presente regolamento.

Art. 24 - Rapporti tra Direttore generale e Segretario comunale

1.   I rapporti tra Direttore generale e Segretario comunale sono disciplinati dal Sindaco all’atto della nomina del primo, secondo l’ordinamento dell’ente e nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli, fermo restando che è esclusa ogni forma di dipendenza gerarchica dell’uno dall’altro, così come restano ferme le competenze attribuite in via esclusiva direttamente dalla legge ad ognuno dei due soggetti.

2.   Nel caso in cui vi sia il cumulo delle funzioni di Segretario comunale e di Direttore generale, le stesse si considerano autonome e indipendenti, e a tale principio si deve conformare l’eventuale provvedimento di revoca di una o di entrambe le funzioni da parte del Sindaco. 
 

CAPO IV - RESPONSABILI DELLE AREE, DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI

 Art. 25 - Responsabili di aree, servizi e uffici

1. I responsabili delle aree, dei servizi e degli uffici, nell’ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, sono direttamente responsabili della traduzione in termini di risultato degli obiettivi individuati dagli organi di governo dell’ente, alla cui formulazione partecipano con attività istruttoria, di analisi e con autonome proposte. Hanno autonomia operativa, rispondono della correttezza amministrativa conseguente al proprio operato, assicurano l’ottimale gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali loro assegnate e rispondono dell’efficienza e dell’efficacia della gestione.

2.  In conformità a quanto previsto dall’art. 53, comma 23°, della legge 23.12.2000, n. 388, come modificato dall’art. 29, comma 4°, della legge 28.12.2001, n. 488, e in deroga a quanto previsto dagli articoli seguenti, è data facoltà al Sindaco, anche al fine di operare un contenimento della spesa, di attribuire ai componenti dell’organo esecutivo la responsabilità delle aree, degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare anche atti di natura tecnica gestionale, in deroga al principio di distinzione delle competenze di cui all’art. 3 del D.Lgs. n. 165/2001 e all’art. 107 del T.U.E.L.. Il contenimento della spesa deve essere documentato ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio. 

Art. 26 - Incarichi di direzione di aree

1.  Gli incarichi di direzione delle aree, così come previste nell’articolazione dell’organigramma dell’ente, quale unità organizzativa di massima dimensione, delle connesse funzioni dirigenziali e responsabilità, vengono affidati con decreto motivato del Sindaco, in base a criteri di professionalità e competenza, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo, nel rispetto delle disposizioni di legge e del contratto collettivo di categoria, sentito il Direttore generale, se nominato.

2.   Il Sindaco può incaricare della direzione di un’area:

  • i dipendenti dell’ente, inquadrati nella categoria “D”, in possesso di profilo professionalmente idoneo;

  • i soggetti con cui siano stati stipulati contratti a tempo determinato ai sensi e nei limiti di cui ai commi 1° e 2° dell’art. 110 del T.U.E.L. e dell’art. 41 del presente regolamento;

  • il Direttore generale, qualora nominato, oppure il Segretario comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 4°, lett. d), del T.U.E.L..

3.  L’incarico è affidato a tempo determinato, per un periodo non superiore alla durata del mandato del Sindaco. Nel caso di mancata indicazione del termine l’incarico si intende assegnato fino al termine del mandato elettivo. Al fine di assicurare la continuità dell’azione amministrativa dell’ente gli incari- chi conferiti si intendono comunque prorogati fino alla nomina dei successori. 

Art. 27 - Responsabilità e revoca dell’incarico

1. I responsabili delle aree rispondono nei confronti degli organi di direzione politica dell’attività svolta ed in particolare:

  • del perseguimento degli obiettivi assegnati nel rispetto dei programmi e degli indirizzi fissati dalla Giunta;

  • della validità e correttezza tecnico-amministrativa degli atti, dei provvedimenti e dei pareri proposti, adottati e resi;

  • della funzionalità dei servizi e uffici cui sono preposti e del corretto impiego delle risorse finanziarie, umane e strumentali assegnate;

  • del buon andamento e della economicità della gestione.

2.  Gli incarichi di cui al presente capo possono essere revocati in qualunque momento, con provvedimento motivato del Sindaco, sentito il Direttore generale, se nominato, nei casi di:

  • intervenuti mutamenti organizzativi all’interno della struttura;

  • inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell’assessore di riferimento;

  • inosservanza delle direttive del Direttore generale, se nominato, e/o del Segretario comunale;

  • specifica responsabilità per il mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati nel P.E.G. o strumento equivalente;

  • responsabilità particolarmente grave e reiterata;

  • negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro.

3. Il Sindaco, prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una valutazione non positiva, o alla revoca anticipata, acquisisce in contraddittorio le valutazioni del soggetto interessato, anche assistito dall’organizzazione sindacale cui conferisce mandato o da persona di sua fiducia, con le modalità e le procedure previste dai contratti collettivi di lavoro. 

Art. 28 - Competenze

1.  Spettano ai responsabili delle aree tutti i compiti, compresa l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano il Comune verso l’esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di gover no dell’ente, o non rientranti tra le funzioni del Segretario comunale o del Direttore generale.

2.  Sono attribuiti ai responsabili delle aree tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare:

  • la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;

  • la responsabilità delle procedure d’appalto e di concorso;

  • la stipulazione dei contratti;

  • gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa;

  • gli atti di amministrazione e gestione del personale loro assegnato, fatte salve le competenze di cui all’art. 4, commi 12°/14°, del presente regolamento;

  • i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti e da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni in materia edilizia;
     

  • tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell’abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
     

  • le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
     

  • gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco.

3.  Spettano, inoltre, ai suddetti responsabili i seguenti compiti:

  • espressione dei pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49 del T.U.E.L. sulle proposte di deliberazione della Giunta e del Consiglio;

  • gestione delle risorse umane e tecniche che l’Amministrazione ha assegnato alla loro gestione;

  • cura dei progetti, dei piani di lavoro e dei sistemi informativi all’interno dell’area;
    verifica periodica dei risultati, con conseguente analisi degli eventuali scostamenti dai programmi e relativa individuazione delle cause e delle responsabilità;

  • eventuale svolgimento delle funzioni di datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 626/94 e s.m.i., in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori, qualora non affidate ad altri organi e/o soggetti;

  • cura della gestione corrente delle attività e delle risorse affidate nell’ambito degli indirizzi strategici e degli obiettivi definiti dall’Amministrazione e concordati a livello settoriale;

  • l’attuazione dei controlli ai sensi del T.U. sulla documentazione amministrativa, in relazione ai criteri stabiliti dall’Amministrazione comunale;

  • erogazione di contributi, sovvenzioni ed altri benefici economici, nel rispetto dei criteri predefiniti dall’Amministrazione, ai sensi dell’articolo 12 della legge 7.08.1990, n. 241 e nei limiti delle risorse assegnate;

  • emanazione di ordinanze, in applicazione di leggi o regolamenti, con esclusione di quelle contingibili ed urgenti;

  • lavori di somma urgenza, nei casi di cui all’art. 147 del D.P.R. n. 554/99;

  • nomina dei responsabili dei servizi e degli uffici , ai sensi del successivo art. 29; 
    nomina del responsabile unico del procedimento previsto dalla legge n. 109/94 e s.m.i.;

  • nomina dei responsabili del procedimento ai sensi della legge n. 241/90.

4.  Nel rispetto dei principi generali fissati