COMUNE DI SANT’EUFEMIA D’ASPROMONTE

Provincia di Reggio Calabria

 

DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE
PER LO SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI DI COLLAUDO STATICO
(art. 7, Legge 1086/ 1971) relativo ai lavori "Ristrutturazione e adeguamento alle norme di sicurezza della scuola media "V.Visalli" – completamento - PALIFICAZIONE

Il giorno 22 del mese di settembre dell’anno 2004

tra il comune di Sant'Eufemia d'Aspromonte qui rappresentato dal geom. Domenico Carbone, in qualità di responsabile unico del procedimento, che qui agisce in nome e per conto dell'Ente quale committente dei lavori di "Ristrutturazione e adeguamento alle norme di sicurezza della scuola media V.Visalli - completamento"

ed il signor Infantino Saverio, nato a Sant'Eufemia d'Aspromonte il 21.09.1955,con studio in Reggio Calabria, via Vecchia Pentimele n°24, iscritto all’Ordine degli ingegneri della provincia di Reggio Calabria al numero 905 dall’anno 1979, codice fiscale NFN SVR 55P21 I333I, (nel seguito del presente atto e nei rapporti tra le parti indicato semplicemente come "collaudatore") il quale risulta in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 28 della Legge 109/1994 e dall’art. 188 del D.P.R. 554/1999;

PREMESSO

  1. che lo stesso committente ha affidato i lavori di che trattasi all'A.T.I. (associazione temporanea di imprese Edil Future Generali Costruzioni del luogo, capogruppo, Archinà, Calcopietro, Elettroimpianti di Romeo F., mandanti, per il prezzo, al netto del ribasso d'asta dell’129%, di € 159.696,09, oltre ad € 4.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
  2. che per l’esecuzione dei lavori di che trattasi sono previsti opere con strutture in c.a., per cui è necessario il collaudo statico delle stesse ai sensi dell’art.7 della L.1086/71;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Obblighi generali

1. Il collaudatore è obbligato all’osservanza delle norme di cui agli artt. 2233 e seguenti c.c., della Legge 2 marzo 1949, n.143, della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente nelle materie correlate all’oggetto dell’incarico.

2 Resta a suo carico ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l’espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dall’organizzazione del committente; è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse.

Art. 2 – Oggetto dell’incarico

1. Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente incarico consistono nel solo collaudo statico delle strutture da realizzarsi con il progetto tecnico – esecutivo redatto dall’ing. Domenico Panuccio e geom. Stefano Oliveri, relativo ai lavori indicati in oggetto ed approvato con deliberazione G.M. n° 33 del 17.04.03.

2. Per la redazione degli atti e per l’espletamento di tutte le prestazioni, il collaudatore deve attenersi alle disposizioni di cui agli artt. da 187 a 210 del D.P.R. 554/1999.

Art. 3 – Descrizione delle prestazioni relative al collaudo statico

1. Trovano applicazione gli artt. 6 e 7 della Legge 5 novembre 1971, n. 1086.

2. Il collaudatore statico verifica la conformità della struttura agli elaborati di progetto, sotto il profilo delle ubicazioni, delle dimensioni, dei materiali impiegati e di ogni altro elemento ritenuto necessario. Verifica altresì le tensioni massime sopportate dalle diverse strutture e la loro rispondenza alle norme tecniche vigenti nonché ai calcoli di progetto.

3. Nelle operazioni di verifica dispone in ordine agli adempimenti tecnici che l’appaltatore deve effettuare, nonché agli operai e alle attrezzature che esso deve mettere a disposizione. In caso di inadempimento da parte dell’appaltatore può disporre direttamente, ovvero tramite il collaudatore finale se diverso, che i predetti adempimenti siano posti in essere d’ufficio; in tal caso trova applicazione l’art. 6, comma 1.

4. Il collaudatore statico redige un verbale di visita e un certificato di collaudo, eventualmente in un unico atto, recanti i risultati delle verifiche di cui ai commi precedenti.

5. Il collaudo statico deve essere preceduto dall’acquisizione dei certificati delle prove di laboratorio richieste dal direttore dei lavori all’appaltatore, ovvero disposte dal direttore di lavori di propria iniziativa, relative ai materiali impiegati per l’esecuzione delle strutture.

Art. 4 – Esclusioni e altre condizioni disciplinanti l’incarico

1. Sono estranee al presente incarico gli adempimenti materiali per l’effettuazione dei collaudi, quali la messa a disposizione degli operai e dei mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, le prove ecc. Qualora l’appaltatore non provveda a tali adempimenti il collaudatore è tenuto a comunicare la circostanza al responsabile dell’amministrazione appaltante e a provvedere d’ufficio.

2. Sono escluse dal presente incarico e il committente dovrà affidarle direttamente a terzi ovvero, se affidate al coordinatore, dovranno essere oggetto di apposito incarico, le seguenti prestazioni, qualora l’eventuale contenzioso sorga per responsabilità o cause non imputabili in alcun modo al collaudatore:

a) assistenza, gestione o definizione del contenzioso con i datori di lavoro, con i lavoratori autonomi o con altri soggetti coinvolti nell’attività di cantiere, in sede di giurisdizione civile ordinaria e in sede stragiudiziale;

b) assistenza, gestione o definizione del contenzioso con gli organi di vigilanza e di controllo o con altri soggetti equiparati, sia in sede di giurisdizione amministrativa e in sede stragiudiziale.

3. Qualora l’eventuale contenzioso sorga per responsabilità o cause imputabili al collaudatore, trovano applicazione le norme del codice civile in materia di responsabilità contrattuali e di risarcimento del danno; resta ferma la materia soggetta alla giurisdizione penale, sottratta alla disponibilità delle parti contraenti.

4. Il responsabile del procedimento si impegna a fornire al collaudatore, all’inizio dell’incarico, tutte le informazioni in suo possesso o delle quali deve essere in possesso, necessarie allo svolgimento dell’incarico medesimo. Allo stesso modo, nel corso dei lavori le parti sono obbligate a fornirsi reciprocamente tutti gli atti, i dati e le valutazioni di propria competenza, necessari per l’espletamento dei compiti a loro attribuiti dalla legge.

5. Fermo restando quanto previsto dal presente disciplinare e dalle disposizioni in esso richiamate, il collaudatore si impegna a espletare l’incarico in conformità alle normative che sono successivamente emanate e la cui applicazione sia obbligatoria o anche solo opportuna al fine della migliore tutela della sicurezza dei lavoratori.

Art. 5 – Termini e durata dell’incarico

1. I termini per le prestazioni decorrono a partire dagli eventi indicati al comma 3, a condizione che:

a) sia già stata data comunicazione al collaudatore dell’incarico specifico ad eseguire la singola prestazione;

b) il responsabile del procedimento, per quanto a lui attribuito dalle norme, abbia messo nelle condizioni il collaudatore di iniziare i propri adempimenti, con particolare riguardo alla trasmissione della documentazione di cui all’art. 190 del D.P.R. 554/1999.

2. I termini decorrono dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, lettere a) o b), qualora queste ultime si verifichino posteriormente agli eventi di cui al comma 3; in ogni altro caso i termini possono essere sospesi o interrotti solo con atto scritto da parte del responsabile del procedimento, eventualmente anche su richiesta motivata del collaudatore.

3. I termini per le prestazioni sono calcolati in giorni solari consecutivi e determinati come segue:

a)collaudo statico: giorni trenta a decorrere dalla comunicazione dell’ultimazione delle strutture da collaudare;

4. Ogni giorno di ritardo del collaudatore, oltre i termini stabiliti al comma 3, nella redazione e consegna degli atti a lui affidati, comporta una penale pari all’1% dell’importo dei compensi di cui all’articolo 6, comma 1; ai fini del calcolo della penale si devono considerare i compensi per tutte le prestazioni da effettuare e gli atti tecnici da redigere o predisporre, anche qualora il ritardo riguardi uno solo di tali atti; la penale non esclude la responsabilità del collaudatore per eventuali maggiori danni subiti dal committente, purché debitamente provati secondo le norme del vigente ordinamento giuridico.

5. E’ facoltà del responsabile del procedimento revocare l’incarico al collaudatore e recedere anticipatamente dal contratto in ogni momento, con obbligo di motivazione e di preavviso, con nota scritta fatta pervenire in modo certo allo stesso collaudatore. In tal caso trova applicazione l’art. 2237 c.c., e sono dovuti gli onorari e le spese relative alle prestazioni effettuate fino alla data di ricevimento della nota di revoca dell’incarico.

6. E’ facoltà del collaudatore rinunciare all’incarico e rescindere anticipatamente il contratto, purché con comunicazione scritta, con adeguata motivazione e con almeno 60 giorni di preavviso; la rinuncia all’incarico e la rescissione del contratto, sempre con comunicazione scritta, possono avere effetto immediato quando la motivazione è data da comportamenti od omissioni pregiudizievoli ovvero gravi inadempienze da parte del committente o del responsabile del procedimento, in materia di sicurezza, tali da compromettere, impedire o limitare le prestazioni e le competenze del collaudatore; per ogni altra evenienza non prevista dal presente disciplinare trovano applicazione le norme sulla tariffa professionale regolanti le ipotesi di interruzione dell’incarico e, in via sussidiaria, le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti relativi alle prestazioni intellettuali.

7. Il committente è autorizzato alla utilizzazione, limitatamente al cantiere interessato, degli atti e dei documenti prodotti dal collaudatore nell’espletamento del proprio incarico, e ciò anche in caso di affidamento a terzi di ulteriori prestazioni o del proseguimento e completamento di prestazioni interrotte.

Art. 6- Determinazione del corrispettivo

1. Tenuto conto della Legge 2 marzo 1949, n.143, con particolare riguardo alla tabella C allegata alla stessa legge, del D.M. 4.4.01, nonché delle disposizioni sulle prestazioni con onorario a discrezione, è stabilito un corrispettivo per onorari e spese dell’importo complessivo di €.1.035,12, convenuto e immodificabile ai sensi degli artt. 2225 e 2233, primo comma, c.c., per tutte le prestazioni descritte nel presente e a quelle ad esse direttamente riconducibili, determinato ai sensi delle norme sopra citate . euro 700,00 + oneri fiscali

2. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 7, i compensi sopra indicati sono fissi, vincolanti e onnicomprensivi e rispondono al criterio della congruità del compenso rispetto alla dignità della professione in relazione all’art. 2233, secondo comma, c.c.

3. Gli importi di cui al comma 1, comprensivi di onorari e spese, tengono conto in particolare della distanza del cantiere rispetto allo studio del collaudatore, dell’ubicazione dello stesso cantiere, delle eventuali collaborazioni e dei trasferimenti effettuati per l’espletamento dell’incarico.

4. Il corrispettivo sopra indicato è comprensivo del contributo dovuto alla competente cassa nazionale di previdenza e assistenza professionale, nonché dell’I.V.A., alle aliquote di legge.

Art. 7– Eventuali adeguamenti del corrispettivo

1. Qualora nel corso dei lavori gli importi dell’intervento da collaudare vengano variati, anche sulla base della contabilità finale, il corrispettivo di cui all’articolo 6 è adeguato in proporzione, mediante ricalcalo con l’utilizzo dei medesimi criteri previsti inizialmente, ma con l’applicazione delle aliquote pertinenti ai nuovi importi.

2. Qualora si verifichi la circostanza di cui all’art. 6, comma 1, e, in attuazione dell’art. 193, comma 3, del D.P.R. 554/1999, il collaudatore provveda d’ufficio, i relativi costi, debitamente documentati, maggiorati del 10 per cento a titolo di prestazione professionale, sono liquidati separatamente deducendo dal residuo credito dell'appaltatore.

3. Nei casi previsti dal presente articolo le parti sottoscrivono un atto aggiuntivo, appendice al presente contratto disciplinare, con il quale sono regolate e concordate le nuove e diverse condizioni sulla base dei criteri previsti ai commi precedenti.

Art. 8- Modalità di corresponsione dei compensi

1. l compensi, così come stabiliti agli articoli 6 e 7, sono corrisposti entro 60 giorni dal deposito degli atti di collaudo statico presso l’amministrazione;

2. Prima della scadenza il termine di pagamento della singola prestazione può essere sospeso, una sola volta, dal responsabile del procedimento, per un periodo non superiore a trenta giorni, per integrazioni o chiarimenti debitamente motivati; il termine riprende a decorrere dalla presentazione delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti. In caso di ritardo nei pagamenti i crediti sono gravati dagli interessi ai sensi delle disposizioni vigenti.

Art. 9 – Assunzione di responsabilità

1. Il collaudatore assume personalmente gli obblighi e le responsabilità attribuitegli dalle norme vigenti in materia di collaudo.

2. Il collaudatore assume personalmente la responsabilità della conservazione, custodia e riconsegna dei documenti, degli elaborati e di ogni altro atto che gli sia stato fornito dall’amministrazione o dal direttore di lavori.

Art. 10 - Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente contratto disciplinare è immediatamente vincolante ed efficace per il collaudatore nella sua interezza, lo sarà invece per l’amministrazione affidante, solo dopo l’intervenuta eseguibilità dell’atto formale di approvazione, ai sensi delle norme vigenti.

2- E’ sempre facoltà discrezionale della stessa amministrazione non procedere al successivo

affidamento delle prestazioni .

 

Sant’Eufemia ‘Aspromonte, li 22.09.2004

 

 

IL TECNICO COLLAUDATORE                         IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
F.to: ing. Saverio Infantino                                     F.to: geom. Domenico Carbone