COMUNE DI SANT'EUFEMIA D'ASPROMONTE

 

Provincia di Reggio Calabria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STATUTO

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

Approvato con deliberazione del C.C. n° 9 del 25.02.2000

 

Modificato con deliberazione del C.C. n° 10 del 28.07.2000

 

Ulteriormente modificato con deliberazione del C.C. n° 23 del 27.07.2001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICE

 

 

PARTE I - ELEMENTI COSTITUTIVI

 

Art. 1 -   Principi fondamentali

Art. 2 -   Finalità del Comune

Art. 3 -   Programmazione e forme di cooperazione

Art. 4 -   Territorio e sede comunale

Art. 5 -   Albo pretorio

Art. 6 -   Stemma e gonfalone

 

PARTE II - ORDINAMENTO STRUTTURALE

 

Titolo I - ORGANI DI GOVERNO

Art. 7 -   Organi

Art. 8 -   Deliberazioni degli organi collegiali

Art. 9 -   Consiglio comunale

Art. 10 - Competenze e attribuzioni

Art. 11 - Sessioni e convocazioni

Art. 12 - Linee programmatiche di mandato

Art. 13 - Commissioni

Art. 14 - Consiglieri

Art. 15 - Diritti e doveri dei consiglieri

Art. 16 - Gruppi consiliari

Art. 17 - Sindaco

Art. 18 - Attribuzione di amministrazione

Art. 19 - Attribuzioni di vigilanza

Art. 20 - Attribuzioni di organizzazione

Art. 21 - Vice Sindaco

Art. 22 - Giunta comunale

Art. 23 - Nomina e composizione

Art. 24 - Funzionamento della Giunta

Art. 25 - Attribuzioni

Art. 26 - Mozioni di sfiducia

 

Titolo II - ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

Art. 27 - Il Direttore generale

Art. 28 - Il Segretario comunale

Art. 29 - Principi e regole di organizzazione degli Uffici comunali

Art. 30 - Struttura e collaborazioni esterne

Art. 31 - Personale

Art. 32 - La responsabilità verso il Comune e verso terzi

Titolo III - FINANZA E CONTABILITA’ [1]

Art. 33 - Principi e criteri

Art. 34 - Revisore dei conti

Art. 35 - Il sistema dei controlli interni [2]

 

Titolo IV - SERVIZI

Art. 36 - Forme di gestione

Art. 37 - Gestione associata di servizi e funzioni. Delega alla Comunità Montana
 

PARTE III - ORDINAMENTO FUNZIONALE

 

Titolo I - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

Art. 38 - Organizzazione sovracomunale e principio di cooperazione

Art. 39 - Convenzioni

Art. 40 - Consorzi

Art. 41 - Unione di Comuni

Art. 42 - Accordi di programma

 

Titolo II - PARTECIPAZIONE  E INIZIATIVA POPOLARE

Art. 43 - Partecipazione

Art. 44 - Interventi nel procedimento amministrativo

Art. 45 - Istanze

Art. 46 - Petizioni

Art. 47 - Proposte

Art. 48 - Difensore civico

Art. 49 - Associazionismo e partecipazione

Art. 50 - Organismi di partecipazione

Art. 51 - Referendum

Art. 52 - Diritto di accesso

Art. 53 - Diritto di informazione

 

Titolo III - FUNZIONE NORMATIVA

Art. 54 - Statuto

Art. 55 - Regolamenti

Art. 56 - Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

Art. 57 - Ordinanze e atti di organizzazione

Art. 58 - Norme transitorie e finali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Parte
I

 

ELEMENTI COSTITUTIVI


Art. 1

 

PRINCIPI FONDAMENTALI

 

1.   Il Comune di Sant'Eufemia d'Aspromonte è un ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo socio-economico e culturale nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento.

2.   L'autogoverno della comunità si realizza compiutamente con i poteri e gli istituti previsti dal presente Statuto.

 

Art. 2

 

FINALITÀ DEL COMUNE

 

1.   Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, culturale, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione e dello Statuto della Regione Calabria.

2.   Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con altri soggetti pubblici e privati, garantisce e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni, delle forze sociali ed economiche all'attività amministrativa, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

3.   La sfera di governo del Comune è costituita dall'ambito territoriale dei suoi interessi.

4.   Il Comune ispira la propria azione ai seguenti principi:

a)   superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito;

b)   promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata, anche privilegiando lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;

c)   sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona, anche attraverso la promozione ed il coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato in grado di affrontare situazioni di disagio sociale e personale;

d)   tutela e sviluppo delle risorse umane, naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio, per garantire alla collettività una migliore qualità della vita, anche mediante il sostegno alle associazioni locali eventualmente costituite per i predetti scopi;

e)   rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l'effettivo sviluppo della persona umana e l'uguaglianza degli individui;

f)     difesa della comunità da infiltrazioni, ingerenze e pressioni mafiose.

5.   Per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 81/93 e compatibilmente con la composizione del Consiglio comunale, è garantita la presenza di entrambi i sessi nelle commissioni, comitati, consorzi, aziende ed istituzioni del Comune, o cui il Comune partecipi.

6.   Il Comune assume fra i principi che regolano l’esercizio della propria autonomia normativa ed organizzativa quello di sussidiarietà, adeguando la propria struttura organizzativa e favorendo la partecipazione dei cittadini, delle famiglie, delle associazioni e delle comunità esistenti nel proprio territorio nell’assolvimento delle funzioni e dei compiti di rilevanza sociale, nei modi e con gli strumenti previsti dal presente Statuto.[3]

 

 

Art. 3

 

PROGRAMMAZIONE E FORME DI COOPERAZIONE

 

1.   Il Comune persegue le proprie finalità ed esercita le proprie funzioni adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2.   Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Calabria, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, culturali, sportive e politiche operanti nel suo territorio.

3.   I rapporti con gli altri Comuni, con la Comunità Montana, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, pariordinazione, complementarità e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

4.   Al fine di raggiungere una migliore qualità ed una gestione ottimale dei servizi, il Comune sviluppa rapporti con gli altri Enti pubblici operanti nel territorio per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate in relazione alle attività, ai servizi ed alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

5.   Il Comune, per le stesse finalità, può delegare proprie funzioni ad Enti pubblici operanti nel territorio, ovvero promuovere idonee forme di collaborazione con soggetti privati per favorire la nascita e lo sviluppo di attività di cui si ravvisi l'interesse generale.

 

Art. 4

 

TERRITORIO E SEDE COMUNALE

 

1.   Il territorio del Comune di Sant'Eufemia d'Aspromonte si estende per 32,92 kmq e confina con i Comuni di Melicuccà, Bagnara Calabra, San Procopio, Scilla e Sinopoli.

2.   Il Palazzo Civico, sede comunale, è ubicato nella Piazza Libertà, n° 1.

3.   Le adunanze del Consiglio comunale si svolgono di norma nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

4.   All'interno del territorio comunale non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni del Comune in materia, l'insediamento di centrali nucleari, né lo stazionamento o il transito di ordigni bellici nucleari e scorie radioattive.

 


Art. 5

 

ALBO PRETORIO

 

1.   Nel Palazzo Civico è individuato un apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio" per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

2.   La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura degli atti, anche attraverso l'eventuale utilizzazione di nuove tecnologie e con le cautele idonee ad assicurare la conservazione degli atti pubblicati.

3.   Il Segretario cura l'affissione degli atti di cui al 1° comma avvalendosi di un dipendente all'uopo incaricato e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

4.   Il Comune di Sant'Eufemia d'Aspromonte favorisce la conoscenza della propria attività mediante forme aggiuntive di pubblicità, da stabilire in relazione alla rilevanza della materia. Gli avvisi e le comunicazioni a carattere generale vengono affissi anche nei principali luoghi pubblici.

 

Art. 6 

STEMMA E GONFALONE 

1.   Il Comune, negli atti e nel sigillo, si identifica con il nome di "COMUNE DI SANT'EUFEMIA D'ASPROMONTE - PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA".

2.   Lo stemma e il gonfalone sono quelli descritti dal Decreto del Presidente della Repubblica del 16 gennaio 1995, conservato in atti.

3.   Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, civili e religiose, e ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'ente ad una particolare iniziativa, il  Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.

4.   L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte II

 

ORDINAMENTO STRUTTURALE


TITOLO I

 

ORGANI DI GOVERNO

 

 

Art. 7

 

ORGANI

 

1.   Sono organi del Comune: Il Consiglio comunale, il Sindaco e la Giunta, con i compiti e le funzioni loro attribuiti dalla legge e dal presente Statuto.

 

Art. 8

 

DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI

 

1.   Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo Statuto.

2.   Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.

3.   Tutte le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

4.   L'istruttoria e la completa documentazione delle proposte di deliberazione sono curate dai responsabili degli uffici e servizi; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.

5.   L'esame delle proposte di deliberazione è subordinato alla preventiva istruttoria da parte del servizio competente ed all'acquisizione dei pareri previsti per legge.

6.   I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario comunale.

 

Art. 9

 

CONSIGLIO COMUNALE

 

1.   Il Consiglio comunale rappresenta l'intera comunità eufemiese, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo sull'attività del Comune.

2.   Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale. La sua attività è disciplinata dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.

3.   L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio comunale, come la posizione giuridica dei consiglieri, sono regolati dalla legge.

4.   Il Consiglio dura in carica fino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili ed a svolgere funzioni di controllo attraverso i singoli consiglieri.

5.   Ai fini del comma precedente, si considerano atti urgenti quelli la cui mancata, tempestiva adozione, può recare in qualunque modo pregiudizio all'ente o ai cittadini amministrati, ed atti improrogabili quelli soggetti ad un termine perentorio.

6.   La Presidenza del Consiglio comunale è attribuita al Sindaco.

 

Art. 10

 

COMPETENZE E ATTRIBUZIONI

 

1.   Il Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le       proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari dell'ente.

2.   La sua azione complessiva è ispirata ai principi di pubblicità, trasparenza, economicità e legalità, al fine di assicurare l'imparzialità ed una corretta gestione dell'amministrazione.

3.   Il Consiglio esplica la propria attività attraverso atti di indirizzo, atti fondamentali e atti di controllo. Esprime il proprio indirizzo politico-amministrativo in atti quali risoluzioni ed ordini del giorno contenenti obiettivi, principi e criteri informativi dell'attività dell'ente.

4.   Nell'adozione degli atti fondamentali di sua competenza privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il pieno raccordo con la programmazione provinciale, regionale, statale e degli altri enti pubblici operanti nel territorio.

5.   Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere, nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

 

Art. 11

 

SESSIONI E CONVOCAZIONI

 

1.   L'attività del Consiglio comunale si svolge in sessioni ordinarie, straordinarie e straordinarie urgenti ed è disciplinata dal regolamento di cui all'art. 9, comma 2°, del presente Statuto.

2.   Sono da considerare ordinarie le sole sedute nel cui ordine del giorno vengono iscritte le proposte di deliberazione relative: al bilancio di previsione annuale e pluriennale ed alla relazione previsionale e programmatica, nonché al conto consuntivo. In tutti gli altri casi il Consiglio è convocato in seduta straordinaria.

3.   Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso d'eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.

4.   Il giorno nel quale si tiene l’adunanza, all’esterno della sede, vengono esposte le bandiere  nazionale ed europea.

5.   Il Consiglio è convocato e presieduto dal Sindaco, che formula l'ordine del giorno secondo le norme di regolamento.

6.   Gli adempimenti previsti al comma precedente, in caso di impedimento permanente, dimissioni, decadenza, rimozione o decesso del Sindaco, sono assolte dal suo legale sostituto.

7.   La prima adunanza del Consiglio comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo deve essere convocata dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione. Durante tale seduta il Consiglio provvede alla convalida dei consiglieri eletti; il Sindaco dà comunicazione dell'avvenuta nomina dei componenti della Giunta e del Vice Sindaco.

8.   Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richieda un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.

 

Art. 12

 

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

 

1.   Entro il termine di 60 giorni dalla data del suo avvenuto insediamento, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Il documento contenente le linee programmatiche, ovvero gli adeguamenti successivi, è messo a disposizione dei consiglieri almeno 10 giorni prima della data fissata per la trattazione ed è approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2.   Ciascun consigliere ha diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche ritenute opportune e mediante la presentazione di appositi emendamenti.

3.   E' anche facoltà del Consiglio provvedere ad integrare nel corso del mandato le predette linee programmatiche sulla base di esigenze sopravvenute e delle eventuali problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

4.   Lo stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato può essere sottoposto ad una verifica straordinaria da parte del Consiglio ove lo richiedano almeno i 2/5 dei consiglieri assegnati. 

5.   Al termine del mandato il Sindaco presenta all'organo consiliare un documento finale di rendicontazione dello stato di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio, previo riscontro del grado di realizzazione degli interventi previsti.

 

Art. 13

 

COMMISSIONI

 

1.   Il Consiglio comunale può istituire nel suo seno, con apposita deliberazione, Commissioni permanenti, temporanee o speciali.

2.   Il regolamento ne disciplina il funzionamento, la composizione, i poteri, le competenze e la durata, nel rispetto del criterio proporzionale fra maggioranza e opposizione e del principio di pari opportunità tra i sessi.

3.   Per quanto riguarda le Commissioni aventi funzioni di controllo e garanzia, la Presidenza è attribuita a consiglieri appartenenti a gruppi di opposizione.

4.   Le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori: Sindaco, assessori, funzionari, rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche e di organismi associativi per l'esame di specifici argomenti.

5.   Le Commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli assessori ogni qualvolta essi lo richiedano.

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