|
|
|
|
|
|
COMUNE DI
SANT'EUFEMIA D'ASPROMONTE Provincia di
Reggio Calabria STATUTO Approvato con deliberazione del C.C. n° 9 del 25.02.2000 Modificato con
deliberazione del C.C. n° 10 del 28.07.2000
Ulteriormente modificato con deliberazione del C.C. n° 23 del 27.07.2001
INDICE PARTE I -
ELEMENTI COSTITUTIVI Art. 1
- Principi fondamentali Art. 2
- Finalità del Comune Art. 3
- Programmazione e forme di
cooperazione Art. 4
- Territorio e sede comunale Art. 5
- Albo pretorio Art. 6
- Stemma e gonfalone PARTE II -
ORDINAMENTO STRUTTURALE Titolo I -
ORGANI DI GOVERNO Art. 7
- Organi Art. 8
- Deliberazioni degli organi collegiali Art. 9
- Consiglio comunale Art. 10 -
Competenze e attribuzioni Art. 11 -
Sessioni e convocazioni Art. 12 -
Linee programmatiche di mandato Art. 13 -
Commissioni Art. 14 -
Consiglieri Art. 15 -
Diritti e doveri dei consiglieri Art. 16 -
Gruppi consiliari Art. 17 -
Sindaco Art. 18 -
Attribuzione di amministrazione Art. 19 -
Attribuzioni di vigilanza Art. 20 -
Attribuzioni di organizzazione Art. 21 -
Vice Sindaco Art. 22 -
Giunta comunale Art. 23 -
Nomina e composizione Art. 24 -
Funzionamento della Giunta Art. 25 -
Attribuzioni Art. 26 -
Mozioni di sfiducia Titolo II
- ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI Art. 27 -
Il Direttore generale Art. 28 -
Il Segretario comunale Art. 29 -
Principi e regole di organizzazione degli Uffici comunali Art. 30 -
Struttura e collaborazioni esterne Art. 31 -
Personale Art. 32 -
La responsabilità verso il Comune e verso terzi Titolo III - FINANZA E CONTABILITA’ [1]Art. 33 - Principi e criteriArt. 34 -
Revisore dei conti Art. 35 -
Il sistema dei controlli interni
[2] Titolo IV - SERVIZI Art. 36 - Forme di gestioneArt. 37 -
Gestione associata di servizi e funzioni. Delega alla Comunità Montana PARTE III
- ORDINAMENTO FUNZIONALE Titolo I -
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE Art. 38 -
Organizzazione sovracomunale e principio di cooperazione Art. 39 -
Convenzioni Art. 40 -
Consorzi Art. 41 -
Unione di Comuni Art. 42 -
Accordi di programma Titolo II
- PARTECIPAZIONE E INIZIATIVA POPOLARE Art. 43 -
Partecipazione Art. 44 -
Interventi nel procedimento amministrativo Art. 45 -
Istanze Art. 46 -
Petizioni Art. 47 -
Proposte Art. 48 -
Difensore civico Art. 49 -
Associazionismo e partecipazione Art. 50 -
Organismi di partecipazione Art. 51 -
Referendum Art. 52 -
Diritto di accesso Art. 53 -
Diritto di informazione Titolo III
- FUNZIONE NORMATIVA Art. 54 -
Statuto Art. 55 -
Regolamenti Art. 56 -
Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute Art. 57 -
Ordinanze e atti di organizzazione Art. 58 -
Norme transitorie e finali
ELEMENTI
COSTITUTIVI
Art. 1 PRINCIPI
FONDAMENTALI
1.
Il Comune di
Sant'Eufemia d'Aspromonte è un ente locale autonomo, rappresenta la propria
comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo socio-economico e
culturale nel rispetto della Costituzione e dei principi generali
dell'ordinamento.
2.
L'autogoverno
della comunità si realizza compiutamente con i poteri e gli istituti previsti
dal presente Statuto. Art. 2 FINALITÀ DEL
COMUNE
1.
Il Comune
promuove lo sviluppo ed il progresso civile, culturale, sociale ed economico
della propria comunità ispirandosi ai valori e agli obiettivi della
Costituzione e dello Statuto della Regione Calabria.
2.
Il Comune
persegue la collaborazione e la cooperazione con altri soggetti pubblici e
privati, garantisce e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle
associazioni, delle forze sociali ed economiche all'attività amministrativa, al
fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
3.
La sfera di
governo del Comune è costituita dall'ambito territoriale dei suoi interessi.
4.
Il Comune
ispira la propria azione ai seguenti principi:
a)
superamento
degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito;
b)
promozione
della funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata, anche
privilegiando lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di
cooperazione;
c)
sostegno alla
realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di
tutela attiva della persona, anche attraverso la promozione ed il
coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato in grado di affrontare
situazioni di disagio sociale e personale;
d)
tutela e
sviluppo delle risorse umane, naturali, ambientali, storiche e culturali presenti
nel proprio territorio, per garantire alla collettività una migliore qualità
della vita, anche mediante il sostegno alle associazioni locali eventualmente
costituite per i predetti scopi;
e)
rimozione di
tutti gli ostacoli che impediscono l'effettivo sviluppo della persona umana e
l'uguaglianza degli individui;
f)
difesa della
comunità da infiltrazioni, ingerenze e pressioni mafiose.
5.
Per assicurare
condizioni di pari opportunità tra uomo e donna, ai sensi dell'art. 27 della
legge n. 81/93 e compatibilmente con la composizione del Consiglio comunale, è
garantita la presenza di entrambi i sessi nelle commissioni, comitati,
consorzi, aziende ed istituzioni del Comune, o cui il Comune partecipi.
6.
Il Comune assume fra i principi che regolano
l’esercizio della propria autonomia normativa ed organizzativa quello di
sussidiarietà, adeguando la propria struttura organizzativa e favorendo la
partecipazione dei cittadini, delle famiglie, delle associazioni e delle
comunità esistenti nel proprio territorio nell’assolvimento delle funzioni e
dei compiti di rilevanza sociale, nei modi e con gli strumenti previsti dal
presente Statuto.[3]
Art. 3 PROGRAMMAZIONE
E FORME DI COOPERAZIONE
1.
Il Comune
persegue le proprie finalità ed esercita le proprie funzioni adottando il
metodo e gli strumenti della programmazione.
2.
Il Comune
concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello
Stato e della Regione Calabria, avvalendosi dell'apporto delle formazioni
sociali, economiche, sindacali, culturali, sportive e politiche operanti nel
suo territorio.
3.
I rapporti con
gli altri Comuni, con la Comunità Montana, con la Provincia e la Regione sono
informati ai principi di cooperazione, pariordinazione, complementarità e
sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.
4.
Al fine di
raggiungere una migliore qualità ed una gestione ottimale dei servizi, il
Comune sviluppa rapporti con gli altri Enti pubblici operanti nel territorio
per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate in relazione
alle attività, ai servizi ed alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da
raggiungere.
5.
Il Comune, per
le stesse finalità, può delegare proprie funzioni ad Enti pubblici operanti nel
territorio, ovvero promuovere idonee forme di collaborazione con soggetti
privati per favorire la nascita e lo sviluppo di attività di cui si ravvisi
l'interesse generale. Art. 4 TERRITORIO E
SEDE COMUNALE
1.
Il territorio
del Comune di Sant'Eufemia d'Aspromonte si estende per 32,92 kmq e confina con
i Comuni di Melicuccà, Bagnara Calabra, San Procopio, Scilla e Sinopoli.
2.
Il Palazzo
Civico, sede comunale, è ubicato nella Piazza Libertà, n° 1.
3.
Le adunanze
del Consiglio comunale si svolgono di norma nella sede comunale. In casi del
tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche
in luoghi diversi dalla propria sede.
4.
All'interno
del territorio comunale non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni
del Comune in materia, l'insediamento di centrali nucleari, né lo stazionamento
o il transito di ordigni bellici nucleari e scorie radioattive.
ALBO PRETORIO
1.
Nel Palazzo
Civico è individuato un apposito spazio da destinare ad "Albo
Pretorio" per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge,
dallo Statuto e dai regolamenti.
2.
La
pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di
lettura degli atti, anche attraverso l'eventuale utilizzazione di nuove
tecnologie e con le cautele idonee ad assicurare la conservazione degli atti
pubblicati.
3.
Il Segretario
cura l'affissione degli atti di cui al 1° comma avvalendosi di un dipendente
all'uopo incaricato e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta
pubblicazione. 4. Il Comune di Sant'Eufemia d'Aspromonte favorisce la conoscenza della propria attività mediante forme aggiuntive di pubblicità, da stabilire in relazione alla rilevanza della materia. Gli avvisi e le comunicazioni a carattere generale vengono affissi anche nei principali luoghi pubblici.
Art. 6 STEMMA E
GONFALONE
1.
Il Comune,
negli atti e nel sigillo, si identifica con il nome di "COMUNE DI
SANT'EUFEMIA D'ASPROMONTE - PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA".
2.
Lo stemma e il
gonfalone sono quelli descritti dal Decreto del Presidente della Repubblica del
16 gennaio 1995, conservato in atti.
3.
Nelle
cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, civili e religiose, e ogni qual
volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'ente ad una
particolare iniziativa, il Sindaco può
disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune. 4. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati.
Parte II ORDINAMENTO
STRUTTURALE
TITOLO I ORGANI DI
GOVERNO Art. 7 ORGANI
1.
Sono organi
del Comune: Il Consiglio comunale, il Sindaco e la Giunta, con i compiti e le
funzioni loro attribuiti dalla legge e dal presente Statuto. Art. 8 DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI
1.
Gli organi
collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti
assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze
speciali previste espressamente dalle leggi o dallo Statuto.
2.
Le sedute del
Consiglio sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento consiliare che
ne disciplina il funzionamento.
3.
Tutte le
deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione
palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti
persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata
sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione
dell'azione da questi svolta.
4.
L'istruttoria
e la completa documentazione delle proposte di deliberazione sono curate dai
responsabili degli uffici e servizi; la verbalizzazione degli atti e delle
sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario comunale, secondo
le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del
Consiglio.
5.
L'esame delle
proposte di deliberazione è subordinato alla preventiva istruttoria da parte
del servizio competente ed all'acquisizione dei pareri previsti per legge.
6.
I verbali
delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario comunale. Art. 9 CONSIGLIO
COMUNALE
1.
Il Consiglio
comunale rappresenta l'intera comunità eufemiese, determina l'indirizzo ed
esercita il controllo politico-amministrativo sull'attività del Comune.
2.
Il Consiglio,
costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.
La sua attività è disciplinata dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.
3.
L'elezione, la
durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio comunale,
come la posizione giuridica dei consiglieri, sono regolati dalla legge.
4.
Il Consiglio
dura in carica fino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione
del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed
improrogabili ed a svolgere funzioni di controllo attraverso i singoli
consiglieri.
5.
Ai fini del
comma precedente, si considerano atti urgenti quelli la cui mancata, tempestiva
adozione, può recare in qualunque modo pregiudizio all'ente o ai cittadini
amministrati, ed atti improrogabili quelli soggetti ad un termine perentorio.
6.
La Presidenza
del Consiglio comunale è attribuita al Sindaco. Art. 10 COMPETENZE E
ATTRIBUZIONI
1.
Il Consiglio
comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge
le proprie attribuzioni
conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel
presente Statuto e nelle norme regolamentari dell'ente.
2.
La sua azione
complessiva è ispirata ai principi di pubblicità, trasparenza, economicità e
legalità, al fine di assicurare l'imparzialità ed una corretta gestione
dell'amministrazione.
3.
Il Consiglio
esplica la propria attività attraverso atti di indirizzo, atti fondamentali e
atti di controllo. Esprime il proprio indirizzo politico-amministrativo in atti
quali risoluzioni ed ordini del giorno contenenti obiettivi, principi e criteri
informativi dell'attività dell'ente.
4.
Nell'adozione
degli atti fondamentali di sua competenza privilegia il metodo e gli strumenti
della programmazione, perseguendo il pieno raccordo con la programmazione
provinciale, regionale, statale e degli altri enti pubblici operanti nel
territorio.
5.
Gli atti
fondamentali del Consiglio devono contenere la individuazione degli obiettivi e
delle finalità da raggiungere, nonché le modalità di reperimento e di
destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere. Art. 11 SESSIONI E
CONVOCAZIONI
1.
L'attività del
Consiglio comunale si svolge in sessioni ordinarie, straordinarie e
straordinarie urgenti ed è disciplinata dal regolamento di cui all'art. 9,
comma 2°, del presente Statuto.
2.
Sono da
considerare ordinarie le sole sedute nel cui ordine del giorno vengono iscritte
le proposte di deliberazione relative: al bilancio di previsione annuale e
pluriennale ed alla relazione previsionale e programmatica, nonché al conto
consuntivo. In tutti gli altri casi il Consiglio è convocato in seduta
straordinaria.
3.
Le sessioni
ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno
stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso d'eccezionale urgenza, la
convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.
4.
Il giorno nel
quale si tiene l’adunanza, all’esterno della sede, vengono esposte le
bandiere nazionale ed europea.
5.
Il Consiglio è
convocato e presieduto dal Sindaco, che formula l'ordine del giorno secondo le
norme di regolamento.
6.
Gli
adempimenti previsti al comma precedente, in caso di impedimento permanente,
dimissioni, decadenza, rimozione o decesso del Sindaco, sono assolte dal suo
legale sostituto.
7.
La prima
adunanza del Consiglio comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo deve
essere convocata dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli
eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
Durante tale seduta il Consiglio provvede alla convalida dei consiglieri
eletti; il Sindaco dà comunicazione dell'avvenuta nomina dei componenti della
Giunta e del Vice Sindaco.
8.
Il Sindaco è
tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni,
quando lo richieda un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno
gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare. Art. 12 LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO
1.
Entro il
termine di 60 giorni dalla data del suo avvenuto insediamento, il Sindaco,
sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle
azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Il documento
contenente le linee programmatiche, ovvero gli adeguamenti successivi, è messo
a disposizione dei consiglieri almeno 10 giorni prima della data fissata per la
trattazione ed è approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2.
Ciascun
consigliere ha diritto di intervenire nella definizione delle linee
programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche
ritenute opportune e mediante la presentazione di appositi emendamenti.
3.
E' anche
facoltà del Consiglio provvedere ad integrare nel corso del mandato le predette
linee programmatiche sulla base di esigenze sopravvenute e delle eventuali
problematiche che dovessero emergere in ambito locale.
4.
Lo stato di
attuazione delle linee programmatiche di mandato può essere sottoposto ad una
verifica straordinaria da parte del Consiglio ove lo richiedano almeno i 2/5
dei consiglieri assegnati.
5.
Al termine del
mandato il Sindaco presenta all'organo consiliare un documento finale di
rendicontazione dello stato di realizzazione delle linee programmatiche. Detto
documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio, previo riscontro del
grado di realizzazione degli interventi previsti. Art. 13 COMMISSIONI
1.
Il Consiglio
comunale può istituire nel suo seno, con apposita deliberazione, Commissioni
permanenti, temporanee o speciali.
2.
Il regolamento
ne disciplina il funzionamento, la composizione, i poteri, le competenze e la
durata, nel rispetto del criterio proporzionale fra maggioranza e opposizione e
del principio di pari opportunità tra i sessi.
3.
Per quanto
riguarda le Commissioni aventi funzioni di controllo e garanzia, la Presidenza
è attribuita a consiglieri appartenenti a gruppi di opposizione.
4.
Le Commissioni
possono invitare a partecipare ai propri lavori: Sindaco, assessori,
funzionari, rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche e di
organismi associativi per l'esame di specifici argomenti.
5.
Le Commissioni
sono tenute a sentire il Sindaco e gli assessori ogni qualvolta essi lo
richiedano. 6. |